Sopravvenienze non tassabili anche nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

di Giulio Andreani 

Le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nell’ambito della crisi d’impresa non saranno tassabili, indipendentemente dall’istituto disciplinato dal Codice della crisi a cui il debitore ha fatto ricorso per ristrutturare i propri debiti: non soltanto, quindi, nel concordato fallimentare, nel concordato preventivo, nell’accordo di ristrutturazione e nel piano attestato, come già chiaramente stabilisce da anni il comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir, ma anche nel concordato semplificato per  la liquidazione del patrimonio, nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). Lo prevede lo schema di decreto Terzo settore atteso in Cdm che colma una lacuna creatasi nel Testo Unico delle imposte sui redditi a seguito della introduzione di questi ultimi istituti nell’ordinamento della crisi, a cui non era corrisposto un contestuale adeguamento della legislazione tributaria.
Infatti, quando, con effetto dal 15 luglio 2022, il Codice della crisi ha aggiunto agli istituti liquidatori e di risanamento precedentemente previsti dalla legge fallimentare alcune nuove procedure, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (la cui entrata in vigore era stata peraltro anticipata il 15 novembre 2021 con il Dl 118/2021), il concordato minore e il Pro, si è posta la questione concernente la possibilità di applicare alle sopravvenienze da esdebitazione conseguite dalle imprese debitrici in queste procedure la medesima detassazione prevista dal citato comma 4-ter relativamente agli istituti preesistenti, cioè il concordato fallimentare, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato.
L’agenzia delle Entrate ha sposato la tesi restrittiva, tant’è che con la risposta a interpello n. 179/2025, pronunciandosi in merito al trattamento delle sopravvenienze attive realizzate in un concordato semplificato liquidatorio, ha affermato che tali sopravvenienze concorrono regolarmente alla formazione del reddito imponibile, poiché questa procedura non è compresa tra quelle relativamente alle quali il menzionato comma 4-ter dell’articolo 88 dispone l’irrilevanza ai fini impositivi. Questa conclusione sarebbe confermata inoltre, secondo le Entrate, dal fatto che con la legge per la revisione del sistema tributario (legge 111/2023) il legislatore ha delegato il Governo a estendere la detassazione delle sopravvenienze a tutti gli istituti previsti dal Codice della crisi, il che avvalorerebbe l’esclusione, allo stato, della detassazione solo con riguardo alle procedure menzionate dal citato articolo 88.
Grazie alla nuova norma questa interpretazione viene superata dal legislatore, il quale nulla dispone tuttavia circa la natura, innovativa o ricognitiva di un principio già insito nel sistema, di tale disposizione. Ne deriverà, quindi, un ulteriore dubbio, concernente l’applicazione temporale di questo regime: solo alle sopravvenienze che verranno generate dalle omologazioni delle procedure, oggetto dell’ampliamento del citato comma 4-ter, che verranno pronunciate successivamente all’entrata in vigore della nuova norma o anche a quelle originata da omologazioni anteriori? Pare davvero difficile escludere, anche per il passato, la detassazione di cui trattasi almeno per le procedure liquidatorie, considerato che relativamente a esse l’esclusione della tassazione discende dai principi generali dell’imposizione sui redditi. Non vi è tuttavia motivo di pervenire a diverse conclusioni anche con riguardo agli istituti non liquidatori, poiché la volontà del legislatore di applicare la detassazione a tutte le nuove procedure è chiara da circa due anni (dalla legge 111/2023) e trova attuazione solo ora per ragioni che non hanno alcuna attinenza con la natura delle sopravvenienze di cui trattasi, le quali non produrranno in futuro effetti diversi da quelli prodotti sino a oggi.
18 Luglio 2025