Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Con la risposta a interpello n. 179/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le sopravvenienze da esdebitazione conseguite dall’impresa debitrice per effetto della omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non beneficiano della detassazione prevista dal comma 4-ter dell’art. 88, T.U.I.R. e conseguentemente concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. I motivi per i quali l’Agenzia è pervenuta a questa conclusione sono comprensibili e risiedono sostanzialmente nel mancato adeguamento del citato art. 88 alle disposizioni del Codice della crisi con cui sono stati introdotti nell’ordinamento nuovi istituti, ai quali, in quanto non ancora menzionati in tale norma, la detassazione ivi prevista non potrebbe essere applicata. Se così fosse, il concordato semplificato risulterebbe generalmente inattuabile. Infatti, esso può essere omologato dal Tribunale solo se non arreca pregiudizio ai creditori, e a questi viene destinato un soddisfacimento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale; pertanto, se si assumesse la tassazione delle sopravvenienze da esdebitazione, risulterebbe matematicamente meno conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, perché, a parità di condizioni, a causa delle imposte dovute, potrebbero essere destinate ai creditori minori risorse, rendendo la liquidazione giudiziale più conveniente e quindi il concordato semplificato non omologabile. Al fine di evitare il rischio di queste conseguenze, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno intervenire, introducendo nel “Decreto Terzo settore”, in corso di approvazione, una norma che modifica il citato comma 4-ter, stabilendo che la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione si applica anche nell’ambito del concordato semplificato.