Alcuni uffici fiscali ritengono il contrario
di Giulio Andreani
Nonostante la possibilità di concludere nella composizione negoziata un accordo con le agenzie fiscali, il debitore può comunque avere interesse a formulare una proposta di transazione fiscale da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, se reputa opportuno non privarsi della possibilità del cram down. In tale prospettiva, nulla vieta che anche durante la composizione negoziata stessa si possa presentare una proposta di transazione fiscale da attuare nell’ambito di altri istituti, quando già si prevede che la composizione negoziata sfocerà in una procedura concorsuale.
Ma alcuni uffici delle agenzie fiscali, errando, sostengono il contrario, poiché «l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi di natura concorsuale, di cui al comma 2 dell’art. 23 del Codice della crisi, è subordinato dal legislatore all’impraticabilità delle soluzioni di natura contrattuale individuate dal precedente comma 1,laddove le trattative non abbiano avuto esito positivo»; oppure perché «la valutazione della proposta di accordo di ristrutturazione presuppone che la procedura di composizione negoziata sia stata oggetto di archiviazione» (i due virgolettati sono di altrettanti uffici dell’amministrazione finanziaria).
Del resto, costringere l’impresa debitrice a presentare la proposta di transazione fiscale solo dopo la chiusura della composizione negoziata, che può durare anche 360 giorni, permettendo l’avvio della sua valutazione da parte dei creditori pubblici solo dopo tale termine, comporterebbe un ampliamento dei tempi del risanamento che non giova né alle imprese né ai loro creditori, Erario incluso. Infatti, anch’esso ne subirebbe gli effetti, posticipando il recupero dei propri crediti.
Non vi è dubbio che, quando l’accordo di ristrutturazione dei debiti, con connessa transazione fiscale, succede alla composizione negoziata, esso può essere attuato solo dopo che questo percorso è cessato, ma non che la proposta di transazione fiscale non possa essere presentata anche durante tale fase, seppur con lo scopo di concludere con il Fisco l’accordo che ne costituisce oggetto nella procedura in cui è già previsto che la composizione negoziata sfoci.
28 giugno 2024