Esclusione limitata alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024
di Giulio Andreani
Con il Dlgs 87/2024, con cui è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario, il legislatore ha escluso anche nella composizione negoziata la responsabilità per i debiti fiscali del cedente che, a seguito della cessione di un’azienda, grava sull’acquirente, quando la vendita viene eseguita da un’impresa che ha avuto accesso a tale percorso di risanamento; questa esclusione si aggiunge quindi a quella, relativa a tutti i debiti risultanti dalle scritture contabili del cedente, già prevista dall’articolo 2560 del Codice civile e correttamente la giurisprudenza ne ha subito preso atto (Tribunale di Parma 30 luglio 2024).
Tuttavia, l’agenzia delle Entrate ha precisato come l’estensione di tale esclusione «concerne solamente le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024», perché, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 87/2024, le disposizioni ivi contenute si applicano alle violazioni commesse a partire da quest’ultima data e la responsabilità solidale sancita dal comma 5-bis dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997 opera per le «violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti».
Questa interpretazione, in base alla quale l’esonero dalla suddetta responsabilità diverrebbe completo quindi solo relativamente alle cessioni di azienda eseguite dal 1° gennaio 2027, non tiene però conto della genesi e della ratio della norma che ha modificato il citato comma 5-bis.
Infatti, questa disposizione, sebbene inserita nel Dlgs 87/2024, è stata introdotta in attuazione, non delle norme della Legge delega per la riforma tributaria n. 111/2023 che concernono il sistema sanzionatorio, bensì dell’articolo 9, comma 1, lettera a), di tale legge, che contiene i principi direttivi relativi alla fiscalità della crisi. Lo scopo della modifica è quindi chiaro: escludere detta responsabilità per favorire i risanamenti aziendali anche agevolando il trasferimento delle aziende, che sarebbe altrimenti ostacolato dalla suddetta responsabilità.
La lettura dell’agenzia tradisce pertanto la ratio della norma, perché, come conferma la relazione illustrativa al Dlgs 87/2024, secondo cui scopo della modifica è quello di adeguare le ipotesi di esclusione della responsabilità solidale del cessionario ai nuovi strumenti di regolazione della crisi via via introdotti nell’ordinamento giuridico. A differenza delle finalità della complessiva rimodulazione delle sanzioni tributarie operata con il Dlgs 87/2024, quella di cui trattasi costituisce dunque una misura diretta a colmare una lacuna presente nell’ordinamento tributario, volta a coordinarne le disposizioni con le novità medio tempore apportate al “diritto della crisi”, rimuovendo l’irragionevole discriminazione sussistente in proposito tra i diversi istituti disciplinati dal Codice della crisi, considerato che per quelli più datati l’esonero da responsabilità già operava. In forza dell’interpretazione fornita dall’agenzia, invece, l’adeguamento normativo resterebbe in sostanza “sospeso” sino al 2027. Significherebbe ostacolare irragionevolmente i risanamenti aziendali fino a tale momento, senza peraltro alcun vantaggio per l’Erario, perché nessun operatore acquista un’azienda se diviene responsabile per i debiti fiscali pregressi del cedente; anzi, con un danno per il Fisco, poiché la vendita di un’azienda genera risorse utilizzabili anche per il pagamento dei debiti tributari.
Un ripensamento dell’agenzia delle Entrate o, in sua assenza, un intervento del legislatore, è pertanto opportuno.
21 Maggio 2025