Il decreto 136/2024 ha risolto il contrasto normativo sul trattamento dei crediti
Giulio Andreani
Il decreto legislativo 136/2024, correttivo al Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), ha risolto – in riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – il contrasto fra il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 88, da un lato, e il comma 6 dell’articolo 84 e il comma 2, lettera b), dell’articolo 112 del Codice, dall’altro lato. Infatti, le citate norme dell’articolo 88 – disponendo che i crediti tributari e contributivi non possono ricevere un trattamento “deteriore” rispetto a crediti omogenei o di grado inferiore – prevedevano un principio non conciliabile con la regola della priorità relativa prevista dal comma 6 dell’articolo 84 e con il disposto dell’articolo 112, comma 2, lettera b), secondo il quale, ai fini dell’omologazione del concordato, è necessario che i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevano un trattamento conforme a tale regola, e quindi che alla classe di creditori privilegiati di grado superiore — ancorché degradati per incapienza dell’attivo — venga attribuito un soddisfacimento migliore di quello destinato ai crediti di grado inferiore.
Il contrasto normativo
Alla luce della normativa vigente prima delle modifiche introdotte con il decreto 136/2024, nel caso in cui crediti privilegiati aventi un grado superiore a quelli tributari e contributivi dovessero essere in tutto o in parte degradati al chirografo per incapienza dell’attivo in caso di liquidazione giudiziale, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui veniva offerto il soddisfacimento più elevato avrebbe inevitabilmente condizionato il trattamento di tutti gli altri crediti di rango inferiore, necessariamente degradati. Ciò in contrasto con le disposizioni degli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), che impongono di attribuire ai crediti (anche fiscali e contributivi) degradati al chirografo un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.
La correzione al Codice
Con il decreto correttivo è stato inserito, all’inizio del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 88 (relativo al trattamento dei crediti tributari e contributivi privilegiati), l’incipit: «Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7». In questo modo è stato risolto il conflitto tra l’articolo 88, comma 1, e gli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), affermando la prevalenza della regola della priorità relativa — di cui al citato articolo 84, comma 6 — rispetto alla regola che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi (secondo periodo del comma 1 dell’articolo 88). Questa regola, come precisato dal decreto integrando il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 84, rileva «ai fini del giudizio di omologazione» e in particolare ai fini del cross class cram down disciplinato dall’articolo 112, comma 2; ma, di fatto, rientra tra le regole a cui il debitore può attenersi nella redazione del piano, nell’eventualità di dover ricorrere a tale forma di omologazione.
Il trattamento dei crediti
La modifica legislativa dispone quindi che nel concordato preventivo in continuità aziendale il trattamento dei crediti tributari e contributivi privilegiati — ancorché deroghi alle specifiche regole previste dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo 88 per essere conforme alla regola della priorità relativa sancita dal comma 6 dell’articolo 84 — deve considerarsi legittimo, poiché quest’ultima prevale sulle norme del comma 1 dell’articolo 88. Anzi, al contrario, il trattamento dei suddetti crediti sarebbe illegittimo qualora, per rispettare il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 88, non risultasse conforme alla regola della priorità relativa.
24 Novembre 2025




