Il discrimine temporale è dettato dall’autonomia o meno delle procedure

di Giulio Andreani 

L’articolo 26 del Dpr 633/1972 consente, per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, al creditore di un’impresa assoggettata alla procedura di concordato preventivo, rimasto parzialmente insoddisfatto, di recuperare l’iva non corrispostagli emettendo una nota di variazione, dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura sino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale assoggettamento è stato disposto dal tribunale. In presenza di un concordato preventivo aperto, poi revocato, e nuovamente riaperto a seguito di una successiva proposta (caso non raro), per verificare qual è la data rilevante ai fini della variazione Iva, occorre verificare se le due procedure sono, o meno, autonome. È quanto ha affermato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 234/2025.
La disciplina che se ne ricava è quindi la seguente:
1 in base all’articolo 26, comma 3-bis, il creditore rimasto insoddisfatto può recuperare l’iva relativa alla parte del credito falcidiata, a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale (dies a quo);
2 in base al successivo comma 10-bis del medesimo articolo 26, il debitore si intende assoggettato alla procedura di concordato preventivo dalla data del decreto di ammissione del debitore a tale procedura;
3 il creditore ha diritto di emettere la nota di variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale il tribunale ha disposto l’ammissione dell’impresa debitrice al concordato;
4 in caso di concordato preventivo aperto, poi revocato, seguito da una successiva proposta e da una nuova ammissione, ai fini dell’individuazione del dies a quo, se le due procedure sono autonome rileva la data dell’ammissione alla seconda procedura, a meno che – anche se la risposta a interpello non lo precisa – il creditore non si sia tempestivamente avvalso della facoltà di emettere la nota di variazione a seguito del primo provvedimento di ammissione. Se, invece le procedure non sono autonome e sussiste una consecuzione tra le stesse, rileva unicamente, come dies a quo, quello della prima ammissione alla procedura.
Secondo la Corte di cassazione (sentenza 15724/2019) la consecuzione fra procedure costituisce un principio generale che trova fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure – non in senso semplicemente cronologico, ma logico, a prescindere dalla presenza di una dichiarazione finale di insolvenza – e giustificazione nell’unica e comune finalità delle procedure di superare la medesima situazione di crisi.
Con la risposta 234 l’agenzia ha ritenuto autonome due procedure concordatarie consecutive, presumibilmente sul presupposto, peraltro già affermato con la risposta a interpello n. 126/2024, che, quanto meno ai fini della variazione Iva, la consecuzione si riferisce solo alla confluenza di una procedura nella liquidazione giudiziale ex articolo 170, comma 2, del Codice della crisi d’impresa.
09 Settembre 2025