Per il Tribunale di Brindisi ciò che conta è l’assenso di una classe interessata. Non è invece indispensabile che ci sia il voto a favore di una classe «maltrattata»

di Giulio Andreani

Il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato dal tribunale, mediante la cosiddetta ristrutturazione trasversale prevista dal comma 2 dell’articolo 112 del Codice della crisi, in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi di creditori, anche con il solo voto favorevole di una classe (golden class) “interessata”, cioè una classe che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, e non necessariamente una classe “pregiudicata” o “maltrattata”, ovvero una classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a subire un trattamento deteriore rispetto a quello che riceverebbe applicando la priorità assoluta sull’intero valore, sia quello di liquidazione sia quello eccedente.

Lo ha stabilito il Tribunale di Brindisi (sentenza n. 72 del 7 luglio 2025, presidente Memmo, relatore Natali), che ha omologato il concordato preventivo proposto da una società (assistita dall’avvocato Francesco Marotta), approvato soltanto da quattro classi di creditori su quindici, esclusivamente grazie al voto favorevole di una classe “interessata”.

Secondo il Tribunale di Brindisi, infatti, l’articolo 112 non contiene alcun riferimento alla classe di creditori «che subiscono un pregiudizio», essendo sufficiente che il voto favorevole provenga da «una classe che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». Fa però eccezione il caso in cui la golden class sia costituita dalle agenzie fiscali o dagli enti previdenziali: in tal caso il loro voto rileva ai fini della ristrutturazione trasversale soltanto se è espresso in modo positivo, e non a seguito della sua eventuale conversione derivante dal cram down (commi 4 e 5 dell’articolo 88 del Codice della crisi).

La norma

Il Dlgs 136/2024 ha chiarito che l’espressione «in mancanza», contenuta nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 112 («la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori»), si riferisce all’ipotesi di assenza della maggioranza delle classi. Tale maggioranza è dunque sufficiente ma non indispensabile ai fini dell’omologazione del concordato in continuità, che può derivare anche dal solo voto favorevole della golden class. Tuttavia, il Dlgs 136/2024 non chiarisce il criterio di identificazione di tale classe.

Il criterio

Questo criterio può essere desunto, secondo il Tribunale di Brindisi, dal considerando n. 54 della Direttiva Ue 1023/2019, secondo il quale, quando la maggioranza delle classi non sostiene il piano di ristrutturazione, il piano può «comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio (…) o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione».

Dunque, secondo la direttiva, la golden share può essere affidata o alle classi di «parti interessate» oppure – se previsto dal diritto nazionale – alle classi di «parti che subiscono un pregiudizio». Spetta quindi ai singoli Stati membri scegliere tra i due modelli oppure optare espressamente per il modello dei creditori “maltrattati”. In mancanza di tale scelta, si applica il criterio dei creditori meramente interessati.

Lo Stato italiano ha previsto che sia sufficiente il voto favorevole di «almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione», cioè la classe “interessata”. Ha quindi scelto di attribuire a questa classe un potere decisivo, escludendo la classe dei creditori «che subiscono un pregiudizio».

10 Novembre 2025