di Giulio Andreani 

Con la risposta a interpello 21, l’agenzia delle Entrate, pronunciandosi sugli effetti fiscali di una complessa ristrutturazione societaria attuata da una società mediante la procedura di concordato preventivo, ha fornito due importanti conferme:
1 il trattamento della remissione dei debiti eseguita a favore di una società dai soci della stessa – previsto dall’articolo 88, comma 4-bis del Tuir – si applica anche alla conversione dei crediti in partecipazioni o in strumenti finanziari partecipativi;
2 il regime di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione originate dall’omologazione del concordato – previsto dall’articolo 88, comma 4-terdel Tuir – si applica anche alle remissioni dei debiti attuate dai soci nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, escludendo così l’insorgenza, per tale sopravvenienza, di un debito d’imposta.
In base al comma 4-bis, la rinuncia dei soci ai crediti ovvero la conversione degli stessi in partecipazioni della società debitrice dà luogo (in capo a quest’ultima, che ne beneficia, e non ai suoi soci) a una sopravvenienza attiva «per la parte che eccede il relativo valore fiscale». Pertanto, la riduzione dei debiti generata dalla rinuncia o dalla conversione è idealmente suddivisa in due componenti:
una costituente apporto di capitale (anche) ai fini fiscali, di misura pari al valore fiscale del credito oggetto della rinuncia, di regola da documentare mediante dichiarazione del creditore (in assenza del quale il valore fiscale del credito è assunto pari a zero);
l’altra costituente sopravvenienza attiva ai (soli) fini fiscali.
Ad esempio, se si rinuncia a un credito di 100, il cui valore fiscale è però pari solo a 40 perché per 60 è stato precedentemente svalutato con effetto fiscale, tale rinuncia genera in capo alla società debitrice una sopravvenienza imponibile di 60, pari all’eccedenza del valore del credito rispetto al suo corrispondente valore fiscale.
Questa disciplina si intreccia con quella del comma 4-ter dell’articolo 88, che prevede la detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi: tale norma dispone che le disposizioni da essa recate «si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis».
Quindi, sia la rinuncia ai crediti eseguita dai soci sia la conversione di questi ultimi in partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi genera una sopravvenienza attiva che concorre a formare il reddito quando il valore fiscale dei crediti è inferiore al corrispondente valore nominale. Ma tale effetto è neutralizzato quando la rinuncia o la conversione ha luogo nel contesto di una crisi d’impresa.

22 agosto 2025