Giulio Andreani

I crediti assistiti da privilegio generale, ancorché degradati al chirografo per incapienza dell’attivo di liquidazione, non sono equiparabili, nel concordato preventivo in continuità aziendale, ai crediti chirografari ab origine, come ha recentemente affermato la Corte di Appello di Milano. Essi, infatti, sebbene degradati, godono di una sorta di una “ultrattività moderata” (ovvero di un “privilegio attenuato”), che li differenzia sia dai crediti privilegiati non degradati sia dai crediti originariamente chirografari.
Conseguentemente, per rispettare il disposto del comma 6 dell’art. 84 e il comma 2, lett. b), dell’art. 112 del Codice della crisi, deve essere destinato ai crediti assistiti da privilegio generale degradati al chirografo un soddisfacimento che, da un lato, rispetti la regola della priorità relativa e non preveda quindi un trattamento uniforme di tali crediti e, dall’altro, sia maggiore di quello offerto per i crediti chirografari ab origine. Queste regole confliggono con il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi previsto dal comma 1 dell’art. 88 del Codice della crisi, sul quale tuttavia prevalgono, in virtù delle modifiche apportate a quest’ultima norma dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la cui formulazione richiede però uno sforzo interpretativo. La disciplina che se ne ricava influenza inevitabilmente la formazione delle classi, comportando la necessità di dedicare ai suddetti crediti più classi. Nel concordato preventivo liquidatorio, invece, il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi esplica pienamente i suoi effetti, rendendo la disciplina meno articolata.

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