I due criteri per raggiungere la maggioranza sono alternativi e non congiunti
di Giulio Andreani
La sentenza del Tribunale di Brindisi merita attenzione anche per quanto ha stabilito relativamente al cram down fiscale. A seguito del Dlgs 136/2024, l’articolo 88, comma 4, del Codice della crisi stabilisce che il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il loro soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Quando ricorre questa ipotesi, il tribunale omologa se tale adesione (quella del Fisco o degli enti) «è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1», che sono quelle dei creditori pubblici.
La norma prevede quindi due criteri: quello della conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo e quello della sterilizzazione di tale voto, cioè il suo mero scomputo dal calcolo della maggioranza. La differenza non è di poco conto, perché in presenza di una situazione in cui, per esempio, su cinque classi due hanno espresso voto favorevole e tre – tra cui quella relativa ai crediti tributari – voto contrario, se si applica il criterio della conversione il voto della classe del Fisco è da intendersi favorevole e quindi la maggioranza risulta raggiunta con il voto positivo di tre classi su cinque. Con il criterio della sterilizzazione, invece, la maggioranza non risulta raggiunta: rispetto a quattro voti da considerare, a fronte di due voti negativi, solo due sono positivi.
Occorre quindi stabilire se tali criteri debbano essere applicati congiuntamente, per poter consentire il cram down, oppure se siano alternativi, e in particolare se quello della conversione – più favorevole per il debitore – sia applicabile in ogni caso. Se la loro applicazione fosse congiunta, la previsione del criterio della sterilizzazione sarebbe inutile, poiché non servirebbe mai: il criterio della conversione permetterebbe comunque di raggiungere la maggioranza in tutti i casi in cui sarebbe ottenibile tramite la sterilizzazione.
Appare pertanto ragionevole ritenere che tali criteri siano alternativi, come ha stabilito il Tribunale di Brindisi. Questa lettura sembra trovare conferma anche nella relazione accompagnatoria del Dlgs 136/2024, ove si evidenzia che il comma 4 contempla effettivamente due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: il primo che non considera le classi dei creditori pubblici tra le dissenzienti (e quindi le considera consenzienti), mantenendo invariato il numero complessivo delle classi; il secondo che esclude tali classi dal computo della maggioranza (e quindi dal numero minimo di classi necessario per raggiungerla).
Ne discende che, se il numero delle classi favorevoli coincide con quello delle contrarie senza considerare i creditori pubblici, il criterio della conversione consente di raggiungere la maggioranza mentre quello dell’esclusione no, e risulta quindi rilevante ritenere applicabile sempre il primo. Se invece il numero delle classi favorevoli coincide con quello delle contrarie comprendendo anche quella dei creditori pubblici, la maggioranza può essere raggiunta con entrambi i criteri, rendendo indifferente l’uso dell’uno o dell’altro.
Le regole
Il soddisfacimento
L’articolo 88 del Codice della crisi dispone che il tribunale omologa il concordato preventivo in continuità, anche in mancanza dell’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il soddisfacimento offerto con la proposta di transazione è non deteriore per tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il calcolo della maggioranza
Quando la proposta è conveniente, il tribunale omologa il concordato in continuità se l’adesione dei creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi di tali creditori.
10 Novembre 2025




