La tassazione cambia se il passaggio riguarda beni, diritti reali o anche debiti
di Giulio Andreani
In base all’articolo 37 del Tur e all’articolo 8, lettera g), della Tariffa – Prima parte, il provvedimento di omologazione di un concordato (preventivo o fallimentare) è di per sé soggetto all’imposta fissa di 200 euro. Tuttavia, ove abbia a oggetto un concordato con assuntore deve essere applicata la disposizione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 8, in base alla quale agli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti» si applica l’imposta proporzionale. Ciò perché il concordato con assunzione riveste anche natura traslativa, in quanto all’assuntore – per effetto della omologazione del concordato – vengono trasferiti beni dell’impresa che ha avuto accesso al concordato.
Ne discende la seguente disciplina:
– se il decreto dispone un trasferimento di diritti reali, la base imponibile è costituita, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera a), dal valore del bene o del diritto trasferito, e a essa va applicata l’aliquota prevista dal citato articolo 8, lettera a), della Tariffa – Parte prima, il quale dispone che gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti» sono soggetti «alle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti» (9% per gli immobili, 3% per i beni mobili, ecc.). Se il decreto prevede, oltre al trasferimento di taluni beni a favore dell’assuntore, anche l’accollo di debiti dell’impresa concordataria da parte di quest’ultimo, non trova applicazione il disposto dell’articolo 43, comma 2, del Tur, ai sensi del quale «i debiti accollati per effetto dell’atto….concorrono a formare la base imponibile», perché sussistendo in tal caso una connessione tra i beni o diritti trasferiti all’assuntore e i debiti oggetto di accollo si applica l’articolo 21, comma 3, del Tur, il quale dispone che «non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni»;
– se il decreto dispone il trasferimento di un’azienda, la base imponibile è costituita (articolo 51, comma 2, del Tur) dal valore venale in comune commercio dell’azienda medesima, il quale (articolo 51, comma 4, del Tur) è dato dal valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, ad eccezione di quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere. Ad esempio, se il valore dell’attivo è 100 e quello del passivo è 90, il valore da sottoporre a tassazione è dato dalla differenza di 10 e questo valore netto deve essere tassato con le aliquote proporzionali previste per i beni che compongono l’azienda trasferita (per la parte corrispondente agli immobili, con l’aliquota del 9%, e per quella relativa a beni mobili con l’aliquota del 3%).
In ogni caso, ciò che è tassato non è il valore complessivo delle diverse categorie di beni, bensì il loro valore al netto delle passività scomposto in diverse basi imponibili, ciascuna delle quali è determinata in proporzione al valore dei beni che la compongono: riprendendo l’esempio che precede, è quindi solo l’importo di 10 che deve essere assoggettato all’imposta di registro.
06 Ottobre 2025