Giulio Andreani e Angelo Tubelli

A norma dell’art. 26 del “Decreto IVA”, da un lato, il creditore che non riscuote integralmente il proprio credito a causa dello stato di crisi o insolvenza del suo debitore può recuperare l’IVA addebitata a quest’ultimo ( a cui ha ceduto beni o reso servizi) e da questi non corrispostagli; dall’altro lato, il debitore deve specularmente registrare a debito l’IVA recuperata dal creditore, facendola concorrere alla liquidazione dell’imposta che periodicamente deve versare all’Erario, per il quale, quindi, l’operazione è neutra.
Tuttavia, per effetto della disposizione recata dall’ultimo periodo del comma 5 del medesimo art. 26, l’obbligo dell’impresa debitrice di rilevare l’IVA a debito (specularmente al recupero della stessa da parte del creditore) non sussiste a seguito dell’assoggettamento del debitore a talune “procedure concorsuali”, ma non se quest’ultimo ha fatto ricorso ad altri istituti disciplinati dal Codice della crisi.
Le disposizioni sopra menzionate hanno generato nel corso del tempo numerosi contrasti interpretativi, riguardanti l’individuazione della data dalla quale la nota di variazione può essere emessa e quella sino alla quale il diritto di recupero dell’IVA può essere esercitato, il criterio di determinazione dell’importo stesso per il quale la nota di variazione può essere emessa, la ripartizione dell’importo non recuperato dal creditore fra imponibile e tributo, la necessità o meno dell’insinuazione allo stato passivo ai fini della emissione della nota di variazione e l’ampiezza dell’esonero dell’obbligo da parte del debitore di annotare la nota di variazione e di rilevare a debito l’imposta in essa esposta. Il Codice della crisi ha inoltre originato ulteriori incertezze interpretative concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi ai nuovi istituti da esso introdotti, che sono tuttora del tutto privi di alcuna menzione da parte del citato art. 26.
Ne discende un quadro normativo per un verso incerto e in parte contrastante con alcuni dei principi unionali che disciplinano l’IVA e, per altro verso, assai disomogeneo, che espone le imprese al reale rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e genera effetti differenti, relativamente al soddisfacimento dei creditori e al fabbisogno finanziario del debitore, a seconda dell’istituto di risanamento utilizzato.
Scopo dell’articolo è quello di ricostruire la disciplina applicabile nei vari istituti, fornendo una lettura sistematica delle disposizioni previste dall’art. 26 del Decreto IVA, superando i dubbi interpretativi da queste originati nel corso degli anni e colmando le lacune dovute al mancato adeguamento della legislazione tributaria alle innovazioni introdotte dal Codice della crisi.

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