Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Il concordato semplificato liquidatorio di cui all’art. 25 sexies del codice della Crisi rischia di essere di fatto cancellato dall’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate ha espresso con la risposta a interpello n. 179 pubblicata il 7 luglio 2025, in base alla quale le sopravvenienze da esdebitazione conseguite dall’impresa debitrice in tale procedura sarebbero tassabili, e alla coeva risposta n. 178, con cui è stata affermata l’imponibilità delle plusvalenze realizzate in una composizione negoziata della crisi ove era prevista la cessione dell’unica azienda e l’estinzione dell’impresa debitrice, in base a un principio destinato a trovare, a fortiori, applicazione nel concordato semplificato. Ciò anche in considerazione del fatto che, utilizzando il medesimo canone interpretativo, si dovrebbe ritenere sussistente nell’ambito di quest’ultima procedura l’obbligo per il debitore di rilevare a debito, in sede di liquidazione periodica, l’imposta oggetto delle note di variazione emesse nei suoi confronti dai creditori ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla data di omologazione, per recuperare il tributo non riscosso. In base a queste regole il concordato semplificato risulterebbe generalmente meno conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale: i) sia perché comporterebbe per il debitore il sostenimento di oneri fiscali relativi a sopravvenienze e plusvalenze, che non dovrebbero essere sostenuti in caso di liquidazione giudiziale e che quindi nel concordato semplificato ridurrebbero per un importo corrispondente l’attivo utilizzabile per il soddisfacimento dei creditori; ii) sia perché, inoltre, il debitore dovrebbe pagare l’Iva oggetto delle suddette note di variazione, al contrario di quanto potrebbe fare in caso di liquidazione giudiziale, e ciò, con riferimento all’aliquota ordinaria del 22%, comporterebbe un onere quantificabile per il debitore in circa il 18%, che si tradurrebbe in un’ulteriore minore capacità di soddisfacimento dei creditori.
Per questi motivi, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, il concordato semplificato, coeteris paribus, arrecherebbe matematicamente pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e non potrebbe essere quindi omologato ai sensi del comma 5 del citato art. 25 sexies. Nell’articolo gli autori pervengono tuttavia a conclusioni diverse da quelle affermate dall’Agenzia delle Entrate, grazie alle quali può essere evitata l’anticipata estinzione, per asfissia fiscale, del concordato semplificato.

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