di Giulio Andreani 

Le Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato hanno rilasciato nei giorni scorsi il loro parere sullo schema di decreto legislativo relativo a Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Iva (atto n. 295), il quale, tra le altre norme, ne contiene una che chiarisce il regime delle sopravvenienze attive da esdebitazione previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, prevedendone espressamente la detassazione indipendentemente dall’istituto del Codice della crisi nel cui ambito vengono conseguite: non soltanto, quindi, nel concordato fallimentare, nel concordato preventivo, nell’accordo di ristrutturazione e nel piano attestato, come già tale norma stabilisce da anni, ma anche nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro).
Infatti, relativamente a questi ultimi istituti, di più recente introduzione, sono emerse incertezze circa la possibilità di applicare alle predette sopravvenienze la medesima detassazione prevista dal citato comma 4-ter con riguardo agli istituti preesistenti, cioè il concordato fallimentare, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato. Possibilità smentita dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 179/2025, con riguardo al concordato semplificato liquidatorio, e a maggior ragione – deve desumersi – al Pro.
Il decreto legislativo elimina queste incertezze, stabilendo che la detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione si applica anche ai nuovi istituti.
Tuttavia, nulla precisa in merito alla natura, innovativa o interpretativa, della disposizione che la sancisce e, per evitare ulteriori dubbi circa la sua efficacia temporale, entrambe le Commissioni Finanze hanno condivisibilmente suggerito al Governo di valutare l’opportunità di introdurre «una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire l’ambito applicativo dell’art. 88, comma 4-ter, Tuir, in relazione ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi». Il suggerimento è pertanto quello di prevedere la detassazione non solo delle sopravvenienze generate dalle omologazioni delle procedure che verranno pronunciate successivamente all’entrata in vigore della nuova norma, il che è ovvio, ma anche di quelle originate da omologazioni anteriori.
In effetti, non vi è motivo di disporre diversamente, poiché il decreto legislativo non fa altro che anticipare l’attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con cui da oltre due anni il legislatore della riforma tributaria ha espresso chiaramente la propria volontà di detassare le sopravvenienze in qualsiasi istituto siano conseguite.
La nuova norma supera anche un’altra incertezza interpretativa: quella riguardante la legittimità del PRO liquidatorio, che viene implicitamente esclusa prevedendo per le sopravvenienze realizzate in questa procedura il trattamento tipico di quelle realizzate negli istituti non liquidatori.

15 Ottobre 2025