di Giulio Andreani

Nel concordato preventivo in continuità la distribuzione dell’attivo è disciplinata da due distinti
principi, la cui applicazione dipende dalla natura delle risorse distribuite:

1 il valore di liquidazione del patrimonio del debitore (da determinarsi, dunque, secondo una
dimensione “statica”) deve essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità assoluta
(che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore in assenza della piena soddisfazione
del credito di grado poziore), e dunque nel pieno rispetto dell’ordine delle cause legittime di
prelazione, ex articolo 84, comma 5, del Codice della crisi;

2 il valore del patrimonio del debitore eccedente il valore di liquidazione (cosiddetto “valore di
ristrutturazione”) può essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità relativa (fatta
eccezione per i crediti da lavoro, per i quali occorre rispettare comunque la regola della priorità
assoluta anche con riguardo a tale eccedenza, in base al comma 7 dell’articolo 84).

Il valore di liquidazione, che deve essere espressamente indicato nella proposta di concordato
preventivo (ex articolo 87, comma 1, lettera c), costituisce quindi il discrimine fra i creditori
privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali
la distribuzione dell’attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi,
seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono quindi equiparabili ai privilegiati non
degradati, ma nemmeno ai chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio
attenuato”. Di tale trattamento beneficiano tuttavia solo i crediti assistiti da privilegio generale
mobiliare, ed è quindi solo a essi che si applica la regola della priorità relativa, poiché la quota dei
crediti assistiti da privilegio speciale che eccede la capienza è trattata come credito chirografario.

10 luglio 2023

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