Dal Cndcec la bussola per orientarsi nei diversi elenchi
di Giulio Andreani
Un quaderno pubblicato il 14 maggio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione nazionale commercialisti fa il punto sulle attività che il professionista può svolgere dell’ambito della crisi d’impresa e delle funzioni giudiziarie, sulle quali il legislatore è più volte intervenuto nel corso degli ultimi anni, creando una pluralità di elenchi. La guida illustra, relativamente a ciascuno di tali elenchi, i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti ai professionisti, la formazione necessaria e le modalità di iscrizione.
L’elenco principale è quello relativo ai gestori della crisi, al quale devono essere iscritti i professionisti che assumono l’incarico di:
– curatore della liquidazione giudiziale;
– delegato, coadiutore o esperto del curatore;
– commissario giudiziale e liquidatore nel concordato preventivo;
– commissario nel concordato minore;
– liquidatore nel concordato semplificato;
– commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa;
– professionista indipendente incaricato di attestare la convenienza dell’accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi, il quale è peraltro nominato dall’impresa debitrice, pur dovendo essere indipendente rispetto a essa;
– professionista indipendente incaricato dal Tribunale di redigere la relazione giurata prevista dall’articolo 240 del Codice della crisi ai fini della falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca nel concordato attuato nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Un secondo elenco è quello degli esperti nominati dalla Camera di commercio nella composizione negoziata della crisi, nell’ambito della quale il professionista può assumere anche il ruolo di ausiliario del Tribunale ai fini dell’assunzione di particolari provvedimenti, come la conferma delle misure protettive e cautelari.
Un terzo elenco è quello in cui devono essere iscritti i professionisti che assumono l’incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidatore nella liquidazione controllata dei beni del cd. sovraindebitato, a cui accedono i soggetti che, in quanto non siano imprenditori o perché non raggiungono i limiti dimensionali previsti dal Codice della crisi, non sono soggetti alla liquidazione giudiziale.
Ulteriori elenchi sono, infine, quelli dei professionisti che assumono incarichi nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e quelli di ausiliari del giudice nei processi civili (consulenti tecnici, delegati alle vendite, custodi e mediatori) e penali (consulenti tecnici, periti e amministratori giudiziari).
Visto il numero di elenchi e le differenti regole che li disciplinano, il quaderno costituisce un’utile guida per i professionisti che intendono farne parte.
14 Maggio 2025