Le nuove norme introdotte dal decreto legislativo non la citano in nessun modo
di Giulio Andreani
L’articolo 8 del Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, non contiene alcun riferimento alla liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato. Tuttavia, la tassazione delle sopravvenienze conseguite in tale procedura contrasterebbe con la ratio del comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir.
Con il Tuir, infatti, è stata prevista l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione originate in sede di concordato preventivo con cessione dei beni, perché la riduzione dei debiti che si realizza con questo tipo di procedura, pur integrando sul piano oggettivo una insussistenza del passivo (matematicamente determinata dalla differenza fra il debito originario e quello risultante dalla omologazione del concordato), non può integrare il presupposto della tassazione del reddito, costituito dal possesso dello stesso da parte del contribuente.
Ciò poiché in tale situazione (quella della cessio bonorum) l’imprenditore perde il possesso di tutti i suoi beni (senza proseguire l’attività economica) e la procedura si chiude generalmente senza alcun suo arricchimento patrimoniale, tranne che nel caso (assai raro) di realizzo delle attività per un importo maggiore di quello integrale dei debiti. In altri termini, alla luce dell’assenza del presupposto impositivo costituito dal possesso del reddito, nonostante l’emersione sul piano oggettivo di una sopravvenienza (data dalla riduzione dei debiti), con il Tuir il legislatore sancì espressamente l’irrilevanza reddituale del provento usualmente denominato “bonus da concordato”.
Un trattamento del medesimo tenore venne previsto, e a maggior ragione, per il concordato fallimentare, poiché, seguendo esso l’apertura del fallimento, il debitore che vi fa ricorso ha già subito uno spossessamento integrale. In proposito, la relazione di accompagnamento allo schema di Testo unico recitava testualmente quanto segue: «non rientrano tra le sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare […] o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (contro il consolidato orientamento ministeriale), e cioè ogni qual volta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa […]; il concetto di sopravvenienza, infatti, presuppone la continuazione dell’impresa e la determinazione del reddito in base al bilancio, che nelle ipotesi in esame non si verificano». Tuttavia, il legislatore ritenne di estendere tale detassazione – in merito a questa seconda fattispecie con dichiarata finalità agevolativa – anche alla riduzione dei debiti che si origina nel concordato preventivo “di risanamento” senza cessione dei beni, sebbene in questo tipo di procedura non si verifichi uno spossessamento in capo all’impresa debitrice e l’attività prosegua. L’agevolazione riguarda, però, solo il concordato senza cessione dei beni, poiché quello con cessione beneficia di un’esclusione.
Alla luce di questa ratio del comma 4-ter dell’articolo 88, anche la sopravvenienza da esdebitazione conseguita nell’ambito della liquidazione controllata, in cui il debitore subisce uno spossessamento, dovrebbe essere detassata, ma la mancanza – nell’articolo 8 del Dlgs n. 186 – di un riferimento a tale procedura ostacola questa conclusione.
Le regole
Detassazione con limiti…
Le riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato preventivo di risanamento, Adr, piano attestato di risanamento, concordato minore in continuità aziendale e Pro, sono detassate con le
limitazioni previste dal secondo periodo del comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir (cioè solo per la parte che eccede le perdite fiscali, le eccedenze Ace e le eccedenze di interessi passivi).
…E senza limiti
Sono detassate, senza limitazioni, le riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato attuato nella liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di concordato minore liquidatorio.
22 Dicembre 2025




