Il Dlgs 186/2025 include le sopravvenienze attive sorte dagli iter del Codice

di Giulio Andreani

Con l’articolo 8 del Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre, il legislatore ha chiarito che sono detassate anche le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite dalle imprese in crisi che fanno ricorso ai nuovi istituti introdotti nell’ordinamento dal Codice della crisi: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il concordato minore e il Pro, cioè il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (si veda anche l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 16 dicembre scorso).
Si tratta di una norma di interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter del Tuir, che si applica, quindi, anche alle sopravvenienze conseguite prima del 13 dicembre 2025, giorno dell’entrata in vigore del decreto, e pertanto anche relativamente alle procedure già omologate dai tribunali prima di tale data.

Le esclusioni

Poiché il citato comma 4-ter distingue il trattamento delle sopravvenienze da esdebitazione, a seconda che queste vengano conseguite nell’ambito di un istituto che preveda la liquidazione dell’impresa debitrice ovvero la prosecuzione dell’attività, il regime che ne discende è il seguente:
O in base al primo periodo del citato comma 4-ter, non sono considerate sopravvenienze attive, senza limitazioni e condizioni, le riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato attuato nella liquidazione giudiziale (o di concordato fallimentare), concordato preventivo liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di concordato minore liquidatorio;
O in base al secondo periodo del comma 4-ter, non sono considerate sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato preventivo di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, concordato minore in continuità aziendale e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’articolo 84 del Tuir, senza considerare il limite dell’80% ivi previsto, l’eccedenza Ace e l’eccedenza di interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 4, del Tuir.

Il concordato di risanamento

A differenza di quanto era stato inizialmente previsto nello schema di decreto per coordinare la norma fiscale con quella del Codice della crisi, la locuzione «concordato di risanamento» non è stata sostituita con quella di «concordato in continuità aziendale». Peraltro, poiché sotto il profilo tributario una procedura è da considerarsi liquidatoria se genera l’estinzione dell’impresa debitrice, il concordato in continuità aziendale indiretta, cioè con prosecuzione dell’attività da parte di un terzo, è anch’esso da qualificare fiscalmente “liquidatorio” ove comporti la cessione dell’azienda e l’estinzione del cedente; in questo caso le sopravvenienze conseguite sono da ritenersi soggette alla disciplina recata dal primo periodo del comma 4-ter dell’articolo 88, indipendentemente dal fatto che la procedura sia da qualificare “in continuità” ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della crisi.

Il «Pro»

La norma di interpretazione autentica fa riferimento al Pro solo con riguardo al secondo periodo del comma 4-ter, poiché secondo l’orientamento prevalente e la relazione accompagnatoria del Dlgs 136/2024 tale strumento può prevedere esclusivamente la prosecuzione dell’attività. Ciò solleva due problemi:
O il primo attiene alla già indicata rilevanza tributaria della distinzione fra continuità diretta e indiretta, al cui riguardo valgono le considerazioni poc’anzi espresse in merito al concordato preventivo in continuità;
O il secondo attiene al trattamento da riservare alle sopravvenienze di cui trattasi qualora venga comunque omologato un Pro liquidatorio, nel qual caso sarebbe assurdo escludere la detassazione delle sopravvenienze solo perché il Pro liquidatorio non è menzionato nel citato comma 4-ter, dovendosi ritenere che tale sopravvenienza sia comunque detassata, e ragionevolmente secondo la disciplina recata dal primo, anziché dal secondo, periodo di tale norma.

22 Dicembre 2025