Per i debiti relativi all’Ires, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e alla tassa sulle concessioni governative riunione della qualità di debitore e di creditore nello Stato

di Giulio Andreani

Per effetto della confisca i debiti relativi all’Ires, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria e catastale e alla tassa sulle concessioni governative (di seguito: debiti erariali), maturati con riferimento ai periodi di imposta ante e post sequestro, si estinguono per confusione, venendo meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato). Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 120/2025, rispondendo a più quesiti sugli effetti fiscali della confisca successiva a un sequestro disposto ex lege 575/1965, contenente disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso.
Più precisamente:
1) i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta ante sequestro si estinguono per confusione e non sono più dovuti, sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore (mentre i restanti debiti restano a carico del soggetto che ha subito il sequestro);
2) i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta post sequestro (fino al periodo antecedente a quello in cui è divenuta definitiva la confisca) si estinguono per confusione e non sono più dovuti. Le sanzioni derivanti dall’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e di versamento restano a carico dell’amministratore giudiziario;
3) con riferimento ai periodi di imposta decorrenti da quello nel corso del quale è intervenuta la confisca, i tributi erariali non sono più dovuti e non sussiste alcun obbligo dichiarativo;
4) l’Iva, l’Irap, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano esclusi dal beneficio dell’estinzione er confusione con riferimento al periodo ante sequestro e post sequestro permanendo i relativi obblighi di versamento e dichiarativi anche a seguito di confisca definitiva;
5) a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, si estinguono per confusione anche i crediti di imposta, per la parte non utilizzata al momento della confisca;
6) le eventuali sopravvenienze attive emergenti dalle rettifiche contabili eseguite a seguito dell’estinzione per confusione dei debiti tributari nei confronti dell’erario già rilevati ma non pagati e non più dovuti non assumono rilevanza ai fini Irap (imposta che, a differenza dell’Ires, resta dovuta anche a seguito di confisca definitiva), poiché non rientrano nel valore della produzione netta imponibile dell’irap né sono correlate a componenti rilevanti ai fini di detto tributo.
29 Aprile 2025