di Giulio Andreani, Angelo Tubelli
SOMMARIO: 1. La questione e le diverse soluzioni – 2. La risposta ad interpello dell’Agenzia delle
Entrate
1. La questione e le diverse soluzioni
Tra le varie questioni interpretative sollevate dalla formulazione del comma 4-ter dell’art. 88 del
Tuir, che disciplina il trattamento delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite nell’ambito in
uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, una, di cui si è recentemente occupata l’Agenzia
delle Entrate, riguarda il regime di detassazione di tali sopravvenienze in presenza di “altri redditi”,
ovverosia il caso in cui, nel periodo d’imposta nel quale queste vengano conseguite, l’impresa che le
realizza produce un “reddito di periodo” (o “reddito coevo”), suscettibile di riduzione mediante
utilizzo di perdite fiscali pregresse ai sensi dell’art. 84 del Tuir.
Il secondo periodo del citato comma 4-ter, infatti, dispone che, nelle procedure di risanamento, le
sopravvenienze attive da esdebitazione sono detassate per la parte che eccede l’ammontare
complessivo della “perdita di periodo” o “perdita coeva” (che emerge quando, in assenza della
sopravvenienza attiva da esdebitazione, l’impresa matura una perdita fiscale, anziché un reddito),
delle perdite fiscali pregresse (che devono essere utilizzate senza considerare il limite dell’80%
previsto dall’art. 84 del Tuir), delle eccedenze di interessi passivi da riportare negli esercizi successivi
ai sensi dell’art. 96 del TUIR nonché delle eccedenze deducibili da riportare negli esercizi successivi
di cui all’art. 1 del D.L. n. 201/2011 (cosiddetta “deduzione ACE”).
Tuttavia, tale norma nulla dispone circa il criterio di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, potendo
queste essere (si veda in particolare Assonime, circolare n. 15/2013, pagg. 19-22):
1) prioritariamente utilizzate a compensazione della sopravvenienza attiva, computando il “reddito
di periodo” senza considerare la sopravvenienza (vale a dire “al netto” della stessa);
2) prioritariamente utilizzate a compensazione del “reddito di periodo” (computato anche in questa
ipotesi senza considerare la sopravvenienza), applicando il limite dell’80% (se ordinariamente
previsto) e per il residuo ammontare a compensazione della sopravvenienza da esdebitazione
(senza applicazione del limite dell’80%, anche se ordinariamente previsto, alla luce dei condivisibili
chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate);
3) utilizzate a compensazione del reddito d’impresa unitariamente considerato (comprensivo,
quindi del reddito di periodo e della sopravvenienza), assumendo che il reddito residuo (dopo
l’utilizzo delle perdite pregresse) sia prioritariamente riconducibile alla sopravvenienza (che viene
così detassata per un importo corrispondente al reddito residuo).
23 marzo 2023