di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

In ordine al periodo di competenza delle somme liquidate sulla base di sentenze non ancora passate in giudicato, ma dotate di efficacia esecutiva tra le parti, l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni ribadito che occorre fare riferimento all’anno di emanazione del provvedimento giudiziale, nonostante il suo carattere provvisorio. Questo orientamento, condiviso dalla Cassazione in alcune ordinanze, ha il merito di stabilire un criterio univoco di imputazione delle somme così dovute, valido tanto per l’impresa soccombente quanto per l’impresa vittoriosa in sede civile; tuttavia in questo modo si finisce per attribuire tout court rilevanza fiscale a un provento non ancora “realizzato”, in quanto la sua effettiva spettanza potrebbe venire disconosciuta all’esito finale del contenzioso con conseguente obbligo di restituzione delle somme nel frattempo percepite. In virtù del principio di derivazione rafforzata, invece, sarebbe preferibile attribuire rilevanza fiscale al provento provvisoriamente riconosciuto soltanto se e nella misura in cui esso è imputato a conto economico dal redattore del bilancio che confidi in maniera motivata su un probabile esito positivo della controversia.

Sommario

  1. Premessa
  2. Posizione dell’Agenzia delle Entrate
  3. Posizioni (contrastanti) dei giudici di legittimità
  4. Una possibile composizione del contrasto

5 Gennaio 2026

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