di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 230/2025, dopo avere ribadito che il debito IVA generato anteriormente alla data di avvio della liquidazione giudiziale non può essere compensato con il credito che si genera posteriormente, nel rispetto della par condicio creditorum, ha viceversa affermato che il credito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale compensabile, sia in senso verticale sia in senso orizzontale, con il debito tributario che si genera posteriormente, in quanto tali compensazioni non lederebbero detto principio. Quest’ultima conclusione, tuttavia, si basa solo sul presupposto della continuità soggettiva nella liquidazione giudiziale, mentre occorre considerare come, sia l’Agenzia delle Entrate, sia la Corte di cassazione condivisibilmente ritengono che il curatore della liquidazione giudiziale assume una veste diversa: i) quanto alla dichiarazione IVA prefallimentare, quella di avente causa dell’impresa fallita e di amministratore del patrimonio di questa; ii) quanto alla dichiarazione IVA post fallimentare, di gestore, nonostante l’utilizzo della medesima partita IVA, di un patrimonio altrui (e, quindi, di terzo rispetto all’impresa dichiarata fallita), la cui distribuzione deve avvenire secondo le regole del concorso, che contrastano con quelle fiscali, prevalendo su di esse. Considerazioni differenti, alla luce del diverso ruolo degli organi giudiziali, valgono per il concordato.
7 luglio 2025