di Giulio Andreani Filippo D’Aquino

Va rispettata la priorità assoluta e sul valore extra la priorità relativa
Controverso se è necessario il voto della maggioranza delle classi

L’omologa del concordato in continuità aziendale (articolo 112, comma 2, Codice della
crisi d’impresa) richiede al tribunale di verificare d’ufficio, in caso di dissenso di una o
più classi [«il tribunale, su richiesta del debitore (…) omologa altresì se ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni (…)»], una serie di condizioni. L’esame officioso
di tali condizioni rende il giudizio di omologa di questa categoria di concordato peculiare
rispetto al tradizionale oggetto del giudizio di omologa e lo differenzia dall’omologa del
concordato liquidatorio.
La norma richiede che venga rispettata sul valore di liquidazione la graduazione delle
cause legittime di prelazione secondo la regola della priorità assoluta (lettera a), nonché
richiede che il valore di ristrutturazione («eccedente quello di liquidazione») venga
distribuito, in tutte le classi dissenzienti, secondo la regola della priorità relativa (lettera
b). Fanno eccezione i crediti di lavoro, soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta
anche sul valore di ristrutturazione, stante il rinvio recettizio all’articolo 84, comma 7. Si
richiede, inoltre, che ai creditori non venga offerto un trattamento sovracompensativo
rispetto al credito iniziale, norma evidentemente riferita alle utilità non monetarie della
proposta concordataria (articolo 112, comma 2, lettera c).
Mentre le condizioni richieste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 112 sono
sufficientemente chiare, di particolare criticità si rivela l’interpretazione della lettera d), la
quale stabilisce che «la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché
almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, è
approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti
rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente
quello di liquidazione».
Questa norma è oggetto di interpretazioni contrastanti, da cui discendono i seguenti
scenari.

4 luglio 2023

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