di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

L’interpretazione del comma 4-ter dell’art. 88 del TUIR, concernente la detassazione delle “riduzioni dei debiti dell’imprese in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni…”, vede continuamente impegnata l’Agenzia delle Entrate, come si evince dalle risposte interpello rese nel corso del tempo, che hanno sicuramente contribuito a renderne più chiara l’applicazione.
Com’è noto, il legislatore tributario ha previsto due discipline differenti in ragione delle due diverse ratio della detassazione (che prima convivevano in un’unica disposizione), distinguendo tra (i) riduzioni dei debiti originate da procedure concorsuali con finalità liquidatorie, disciplinate dal primo periodo, e (ii) riduzioni dei debiti derivanti da procedure di risanamento (ovverosia da procedure finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale), distintamente regolate dal secondo, terzo e quarto periodo. Le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare e di concordato preventivo “non di risanamento” (la cui
principale tipologia è certamente costituita da quello liquidatorio) sono integralmente e incondizionatamente escluse da imposizione. Alle riduzioni dei debiti derivanti da “concordati di risanamento”, da accordi di ristrutturazione dei debiti e da piani attestati, invece, è stata applicata la limitazione inizialmente prevista solo per queste due ultime fattispecie: ciò allo scopo di impedire la fruizione del doppio beneficio di cui si è detto poc’anzi, ovvero che, per
effetto della detassazione della sopravvenienza attiva, possa emergere una perdita fiscale utilizzabile per compensare redditi futuri realizzati grazie alla prosecuzione dell’attività.
Sebbene la norma abbia subito un’evoluzione nel corso del tempo, le fattispecie generate dalla realtà operativa sono state tali da averne reso necessarie articolate interpretazioni da parte della stessa Amministrazione finanziaria, all’interno delle quali si collocano, tra le più recenti, le risposte n 201/2022 e n.

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