Norma di interpretazione autentica valida anche prima del 13 dicembre. Nessun rimborso per le imposte versate da chi si era adeguato alle Entrate
di Giulio Andreani
L’articolo 8 del Dlgs 186/2025, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 12 dicembre scorso, risolve i dubbi interpretativi sorti, a seguito di alcune recenti pronunce dell’agenzia delle Entrate, sulla detassazione delle sopravvenienze attive originate dalle riduzioni dei debiti conseguite nell’ambito dei nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi dal 15 luglio 2022: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies, il concordato minore di cui all’articolo 74 e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) di cui all’articolo 64-bis. Trattandosi di una norma dichiaratamente di interpretazione autentica, tali incertezze vengono superate anche per il passato, cioè anche relativamente alle sopravvenienze conseguite anteriormente al 13 dicembre 2025, data dell’entrata in vigore del decreto.
In assenza di questa provvidenziale disposizione le procedure poc’anzi menzionate sarebbero state di fatto inutilizzabili o comunque di difficile attuazione, perché la tassazione delle sopravvenienze le avrebbe rese il più delle volte troppo onerose.
In particolare, grazie al citato articolo 8 il comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir – che, al primo periodo, sancisce l’irrilevanza fiscale, senza alcuna limitazione o condizione, delle sopravvenienze attive costituite dalle riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio – si applica anche quando la riduzione del debito dell’impresa avvenga nell’ambito del concordato minore liquidatorio e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, oltre che del concordato nella liquidazione giudiziale (il che era peraltro ovvio, consistendo quest’ultimo tipo di concordato nient’altro che nel “vecchio” concordato fallimentare, con riguardo al quale il Testo unico delle imposte sui redditi prevedeva la detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione sin dal 1° gennaio 1988).
Viene altresì chiarito che non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, con le limitazioni ivi previste, le riduzioni dei debiti di cui beneficiano le imprese nell’ambito delle procedure di concordato minore in continuità aziendale e del Pro (con riguardo al quale la norma esclude implicitamente che possa avere natura liquidatoria), anch’esse introdotte dal Codice della crisi.
Rimane ferma sia la detassazione, già prevista dal primo periodo del citato comma 4- ter, delle sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nel concordato preventivo liquidatorio sia quella, già sancita dal secondo periodo della medesima norma con le limitazioni ivi previste, delle sopravvenienze realizzate nel concordato preventivo di risanamento, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel piano attestato di risanamento (indipendentemente dal fatto – come viene precisato – che questi istituti siano oggi disciplinati da norme diverse da quelle che li regolavano nella vigenza della legge fallimentare a cui continua a fare riferimento l’articolo 88 del Tuir).
La norma non menziona la liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato e ciò rischia di indurre l’interprete a ritenere che in questa procedura la detassazione non competa, anche se non vi è motivo di prevedere per le riduzioni dei debiti conseguite in tale strumento un trattamento diverso da quello stabilito per gli altri istituti liquidatori.
L’articolo 8 del Dlgs 186 stabilisce, infine, con una clausola di salvaguardia, che non si fa luogo al rimborso delle maggiori imposte versate da chi, adeguandosi all’indirizzo dell’agenzia delle Entrate, avesse tassato le sopravvenienze attive. Il motivo è comprensibile, il principio meno.
15 Dicembre 2025




