di Giulio Andreani

Per il Tribunale di Catania l’Agenzia deve avere il tempo di opporsi alla proposta. Non conta che il
termine previsto per il concordato (30-60 giorni) scada prima

La domanda di omologazione forzosa della transazione fiscale non può essere presentata – nell’ambito
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – prima che sia decorso il termine di 90 giorni appositamente
stabilito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 63 del Codice della crisi. È questo l’ineccepibile
principio affermato dal Tribunale di Catania (presidente Sciacca, relatore De Bernarndin) con decreto del 19
gennaio 2023, relativo a un caso in cui il 28 novembre 2022 un’impresa, gravata da un rilevante
indebitamento tributario, aveva richiesto a tale Tribunale l’omologazione di una transazione fiscale che
aveva proposto all’agenzia delle Entrate solo tre giorni prima.

Procedure e tempi
L’articolo 40, comma 4, del Codice prevede che gli accordi di ristrutturazione, contestualmente alla
presentazione della domanda con cui ne viene chiesta l’omologazione, siano pubblicati nel Registro delle
imprese; ne discende quindi che, nel momento di tale richiesta, questi ultimi, tra i quali rientra la
transazione fiscale, devono essere stati già sottoscritti dai rispettivi creditori, poiché in caso contrario non
esisterebbero e non potrebbero quindi essere pubblicati.
È vero che, in base all’articolo 63, comma 2-bis, del Codice, il tribunale omologa forzosamente la
transazione fiscale anche in mancanza di un accordo con l’agenzia delle Entrate, se il soddisfacimento
offerto è conveniente e l’adesione del Fisco è determinante ai fini del raggiungimento delle soglie di
efficacia della procedura (pari al 60% dell’importo di tutti i debiti, o, se l’accordo è agevolato, del 30% di
tale importo).
Tuttavia, l’assolvimento di tale funzione sostitutiva da parte del tribunale presuppone che il debitore abbia
precedentemente e tempestivamente dato all’amministrazione finanziaria la possibilità di esprimersi sulla
proposta di transazione che le ha formulato e l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 63 dispone che, ai
fini della omologazione forzosa, l’eventuale adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni
dal deposito della proposta di transazione. Ciò significa che l’adesione può considerarsi mancante solo
dopo che siano inutilmente trascorsi 90 giorni da tale deposito e, poiché la domanda di omologazione
forzosa può essere presentata solo in caso di mancanza dell’adesione del Fisco, essa non può essere
depositata se il suddetto termine di 90 giorni non è ancora spirato, non potendo l’accordo essere ancora
considerato mancante.
Inoltre, l’Agenzia deve essere messa in condizione di potersi opporre e ciò le è consentito solo se può
disporre di un congruo periodo per esaminare la proposta di transazione, periodo che il legislatore ha
individuato in 90 giorni.
Ciò posto, occorre considerare che, in base al comma 4 dell’articolo 48 del Codice, l’opposizione deve
intervenire entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, che è
eseguita contestualmente al deposito di tale domanda. Pertanto, se quest’ultima è coeva alla proposta di
transazione fiscale, il diritto di opposizione delle agenzie fiscali verrebbe sostanzialmente escluso, perché
l’opposizione dovrebbe essere proposta in 30 giorni e tale periodo non è mai sufficiente per valutare una
proposta di transazione fiscale.

La richiesta di omologazione
La disciplina che deriva da queste disposizioni è quindi la seguente:
a seguito dell’adesione dell’amministrazione finanziaria il debitore può richiedere la omologazione
ordinaria della transazione fiscale, depositando l’accordo di ristrutturazione sottoscritto dall’agenzia delle
Entrate e dall’agente della Riscossione, senza attendere alcun termine;
l’omologazione forzosa della transazione può essere richiesta solo a seguito del rigetto della proposta senza
dover attendere alcun termine ovvero, in mancanza di un provvedimento dell’amministrazione finanziaria,
trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di deposito della proposta, dovendo in entrambi casi depositare il
debitore, non un accordo sottoscritto, ma il testo dell’accordo proposto al Fisco oggetto di mancata
adesione.

LE REGOLE E IL MANCATO COORDINAMENTO DEI TERMINI

1 Omologa forzata
Le condizioni
Il Tribunale omologa forzosamente la transazione fiscale anche in mancanza di un accordo con le Entrate,
se il soddisfacimento offerto è conveniente e l’adesione del Fisco è determinante ai fini del raggiungimento
delle soglie di efficacia della procedura (60% dell’importo di tutti i debiti, o, se l’accordo è agevolato ex
articolo 60 del Codice, 30% di tale importo).
Codice della crisi, articolo 63, comma 2-bis

2 I termini
Tempo minimo di 90 giorni
Ai fini della omologazione forzosa della transazione fiscale da parte del Tribunale, l’adesione dei creditori
pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione: poiché l’adesione non
può essere considerata mancante prima del decorso di tale termine, significa che l’omologazione forzosa
non può essere richiesta in precedenza.
Codice della crisi, articolo 63, ultimo periodo del comma 2

3 La procedura
Istanza di regolazione
Dopo la domanda di concordato con riserva, il tribunale fissa un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile su
istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della
liquidazione giudiziale, fino ad altri 60 giorni, entro cui il debitore deposita una domanda di regolazione
della crisi. Tale termine non è coordinato con quello di 90 giorni stabilito dall’articolo 63.
Codice della crisi, articolo 44

4 Le differenze
La proroga
L’esclusione della proroga per la domanda di regolazione della crisi (articolo 44 del Codice) quando pende
un’istanza di liquidazione giudiziale, punta, per la relazione illustrativa del Codice, a «scoraggiare un utilizzo
abusivo del concordato come strumento di difesa (e di differimento) dalla trattazione della richiesta di
liquidazione giudiziale». Esigenza che non sussiste se la domanda di concordato con riserva precede la
richiesta di liquidazione.