di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La disposizione che consente di omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva, introdotta dal Codice della crisi d’impresa, è stata trasfusa negli artt. 180 e 182-bis della legge fallimentare con qualche imprecisione, ingenerando dubbi interpretativi, ora risolti in via legislativa dall’art. 20 del D.L. n. 118/2021, con il quale viene chiarito: (i) che l’omologazione forzosa della transazione è possibile anche in presenza di un rigetto della proposta transattiva da parte del Fisco e degli enti previdenziali; (ii) che, in assenza di pronuncia degli creditor pubblici entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di transazione presentata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tale inerzia si configura quale mancata adesione. Il legislatore avalla così, come intanto avevano peraltro già fatto i principali tribunali, la cosiddetta interpretazione “estensiva” delle suddette norme della legge fallimentare.

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