di Giulio Andreani

Le disposizioni introdotte dalla legge 159/2020 perseguono anche il fine di assicurare alle imprese debitrici una reale tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione, emessi dall’amministrazione finanziaria e dagli enti in contrasto con i principi affermati dall’articolo 182-ter. Tutela che sino all’introduzione di tali norme è risultata di fatto inattuabile.

In effetti, anche se tali soggetti sono di diverso avviso (per le Entrate si veda la circolare 19/E/2015), è da ritenersi che un rimedio giurisdizionale all’illegittimo rigetto della proposta di transazione debba sussistere, posto che l’esame di tali proposte deve essere informato al principio convenienza sancito dall’articolo 182-ter e – pur richiedendo valutazioni e comparazioni – non lascia spazio a una vera e propria discrezionalità. Lo hanno confermato le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 25632/2016, affermando che la giurisdizione tributaria assume un carattere generale e omnicomprensivo che include la definizione dell’an e del quantum dell’obbligazione tributaria, e il Consiglio di Stato, con la sentenza 4021/2016.

L’interesse dell’impresa debitrice a impugnare il diniego del Fisco e degli enti è evidente nel concordato preventivo quando il voto di tali soggetti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177. Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dovrebbe ritenersi, invece, che tale interesse sussista sempre, visto che il cram down in tale contesto non è previsto.

Sino all’entrata in vigore della novella legislativa il rimedio giurisdizionale è consistito, secondo l’indirizzo prevalente – condiviso tra gli altri dal Cndcec – nell’adire il giudice tributario (per la transazione fiscale) o il giudice del lavoro (transazione contributiva). Tuttavia – come si è osservato – si è trattato solo di un rimedio teorico, visti i tempi dei processi. È quindi del tutto naturale che il legislatore si sia fatto carico di introdurre nel Codice della crisi e dell’insolvenza e, con la legge 159/2020, nella legge fallimentare delle disposizioni che forniscano una reale tutela giurisdizionale contro provvedimenti della Pa adottati in violazione dell’articolo 182-ter, attribuendo al tribunale fallimentare (come aveva suggerito lo stesso Cndcec) il potere di giudicare la legittimità dei provvedimenti di rigetto, approvando nella sostanza le proposte di transazione rigettate illegittimamente, ove l’approvazione delle stesse sia «determinante» o «decisiva».