Il decreto ora in fase di stesura potrebbe prevedere l’ok «imposto» dal giudice

di Giulio Andreani

Nei primi sedici mesi di applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sono emerse diverse incertezze interpretative circa il trattamento dei debiti tributari nelle procedure concorsuali che sarebbe auspicabile venissero risolte dal decreto attuativo della legge delega per la revisione del sistema tributario (legge 10 agosto 2023, n. 111). Il principio direttivo stabilito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 5, concernente il trattamento dei debiti tributari nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza estende l’applicazione della transazione fiscale a istituti diversi dal concordato preventivo e dall’accordo di ristrutturazione dei debiti in cui già è prevista (si veda al riguardo l’articolo pubblicato il 18 settembre 2023). Il decreto attuativo, attualmente in fase di elaborazione, potrebbe però introdurre anche disposizioni che risolvano le criticità emerse in questi mesi.

Le incertezze da superare sono, per quanto attiene al concordato preventivo in continuità, sono soprattutto due.

La priorità relativa

Nell’ambito del concordato preventivo in continuità, l’articolo 84, comma 6 del Codice della crisi prevede la regola della priorità relativa (Rpr), che consente al debitore di destinare ai creditori il valore eccedente quello di liquidazione (valore di ristrutturazione) senza rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, purché il soddisfacimento di ciascuna classe di creditori sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e «più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».

Analogamente, l’articolo 112, comma 2 lettera b), dispone, ai fini della omologazione del concordato, che i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevano un trattamento conforme alla regola della priorità relativa. Tuttavia, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 88 stabilisce per i crediti tributari e contributivi oggetto di transazione fiscale una regola diversa: i crediti aventi natura chirografaria, non solo ab origine, ma «anche a seguito di degradazione per incapienza», non possono essere trattati in modo differenziato rispetto a quelli degli altri crediti chirografari («il trattamento non può essere differenziato»), salvo che vi sia suddivisione in classi dei creditori chirografari e in tal caso questi crediti ricevono lo stesso trattamento della classe di chirografi con miglior trattamento.

Vi è quindi un conflitto fra gli articoli 84 e 112, da un lato, e l’articolo 88, dall’altro, che dovrebbe essere risolto, affermando preferibilmente la prevalenza dei primi sul secondo, in conformità alla (peraltro scarsa) giurisprudenza allo stato nota.

L’omologazione forzosa

La possibilità della omologazione forzosa anche nel concordato in continuità aziendale è al momento controversa. In alcuni casi, il suo divieto potrebbe però seriamente ostacolare il risanamento delle imprese in crisi e la prosecuzione della loro attività, con ricadute negative anche per il gettito erariale. L’ipotesi su cui si sta lavorando è l’inserimento nel decreto attuativo di una previsione espressa che la consenta.

A tal fine occorrerebbe stabilire che nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste ai fini della omologazione dall’articolo 112, comma 2 del Codice della crisi, il tribunale omologa il concordato, in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici territoriali (il riferimento a tali enti discende dalla inclusione dei tributi di loro competenza nel campo di applicazione della transazione fiscale) o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui al primo periodo dell’articolo 112, comma 2, lettera d), anche quando la predetta maggioranza è raggiunta solo sterilizzando il voto dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici territoriali o degli enti gestori di forme di previdenza e, sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

4 dicembre 2023