Ai fini della omologazione i crediti chirografari ab origine non devono ricevere il medesimo trattamento per quelli degradati dal chirografo
di Giulio Andreani
Nel concordato preventivo in continuità aziendale le classi costituite dai crediti privilegiati degradati al chirografo, a causa dell’incapienza dell’attivo su cui possono essere soddisfatte, non sono equiparabili alle classi costituite dai crediti chirografari ab origine; conseguentemente, ai fini della omologazione del concordato, questi ultimi non devono ricevere il medesimo trattamento previsto per quelli privilegiati degradati.
È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 24 marzo 2025 pronunciata nella causa n. 3572/2024, con la quale è stato riformato il provvedimento con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva precedentemente rigettato la domanda di omologazione di un concordato preventivo, che prevedeva un trattamento dei crediti privilegiati degradati maggiore di quello attributo ai chirografari ab origine, ritenendo che per questo motivo la proposta di concordato avrebbe violato il disposto dell’articolo 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi, ai sensi del quale il valore eccedente quello di liquidazione deve essere distribuito fra i creditori «in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».
Nel concordato preventivo in continuità la distribuzione dell’attivo è disciplinata da due distinti principi:
1) il valore di liquidazione del patrimonio del debitore deve essere attribuito ai creditori nel rigido rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (regola della priorità assoluta);
2) il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito senza rispettare tale ordine, purché i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori (regola della priorità
relativa ex articolo 84, comma 6).
Ciò che occorre considerare ai fini dell’applicazione di questi principi è – come ha puntualmente precisato la Corte di Appello – che i crediti privilegiati degradati al chirografo non acquisiscono, per effetto del degrado dovuto all’incapienza dell’attivo su cui il loro privilegio può essere esercitato, il medesimo grado dei crediti chirografari ab origine, poiché godono di una sorta di «ultrattività moderata» (ovvero di un «privilegio attenuato»). La regola distributiva del valore eccedente quello di liquidazione (quella della priorità relativa) che si applica a questi crediti si colloca a metà strada fra la norma che prevede una distribuzione indifferenziata dell’attivo tra i creditori e quella che impone in ogni caso il soddisfacimento integrale dei crediti di lavoro subordinato (articolo 87, comma 7). Per effetto di tale regola i crediti privilegiati degradati possono, sì, essere soddisfatti non integralmente, ma a condizione che il loro soddisfacimento sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e «più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».
Ne discende che, in presenza, ad esempio, di crediti tributari erariali e tributari locali, entrambi privilegiati degradati al chirografo, e di crediti bancari chirografari ab origine: a) queste tre categorie di crediti non devono e non possono essere trattate allo stesso modo, perché nonostante il degrado delle prime due non sono da considerare del medesimo grado; b) è conforme alle disposizioni recate dall’articolo 84, comma 6, e dall’articolo 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi la proposta di concordato che preveda un soddisfacimento dei crediti erariali percentualmente più elevato di quello destinato ai crediti tributari locali, essendo questi di grado inferiore rispetto a quelli erariali, e un trattamento ancora minore dei crediti finanziari, essendo questi ultimi chirografari ab origine e non chirografari solo per degrado.
24 Aprile 2025