di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Nel caso in cui per effetto della conversione del credito in partecipazioni il creditore rilevi una perdita su crediti (discendente dalla valorizzazione dei titoli ricevuti in base al loro fair value), per ragioni di ordine logico-sistematico tale perdita, in quanto componente negativo deducibile, riduce non solo il valore fiscale delle partecipazioni assegnate al creditore, ma anche il valore fiscale del credito oggetto di conversione da contrapporre al valore del debito estinto ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da conversione eventualmente conseguita dal debitore ai sensi comma 4-bis dell’art. 88. Qualora, poi, la conversione in capitale riguardi un credito verso un’impresa assoggettata a procedura concorsuale oppure interessata da un accordo di ristrutturazione del debito omologato ai sensi dell’art. 182-bis l.f. o da un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3., lett. d), l.f., la sopravvenienza attiva da conversione potrebbe risultare comunque detassata per intero in forza delle disposizioni contenute nel successivo comma 4-ter, che dettano il regime fiscale delle sopravvenienze attiva da esdebitamento originate da procedure o atti regolati dalla legge fallimentare.

1. Premessa

La conversione dei crediti vantati da terzi in partecipazioni societarie emesse dalla società debitrice, talora utilizzata per ristrutturare il debito di un’impresa, è disciplinata gli effetti fiscali dal comma 4-bis dell’art. 88 del T.U.I.R., che sostanzialmente rinvia alle disposizioni previste per le rinunce dei soci ai crediti . Rispetto a quest’ultimo istituto, tuttavia, la conversione dei crediti in capitale presenta alcuni aspetti peculiari in considerazione del trattamento contabile cui è soggetta, specie con riferimento alle imprese che adottano i principi contabili internazionali che ne fanno discendere effetti di natura economica. Inoltre, quando il ricorso a questa particolare modalità di ristrutturazione del debito interviene nell’ambito di una procedura o di un atto disciplinato dalla legge fallimentare. le disposizioni contenute nel comma 4-bis si intrecciano con quelle presenti nel successivo comma 4-ter, con conseguente necessità di stabilirne l’ordine di applicazione.

2. Il trattamento contabile

Gli effetti fiscali della conversione del credito in capitale dipendono (anche) dal trattamento contabile in capo alla società debitrice e in capo al creditore, che peraltro risulta significativamente differente per le imprese OIC adopter rispetto a quello delle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

2.1 I principi contabili nazionali

Le modalità di contabilizzazione dell’estinzione del debito mediante conversione dello stesso in capitale sono attualmente disciplinate, per le imprese che predispongono il bilancio secondo le prescrizioni del codice civile, dall’ OIC 19 (“Debiti”) e segnatamente dall’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito, introdotta con gli aggiornamenti ed emendamenti del 29 dicembre 2017 in sostituzione del documento “OIC 6” (“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”).
In tale appendice viene innanzitutto chiarito che per “ristrutturazione del debito” s’intende un’operazione mediante la quale il creditore riconosce (rispetto alle condizioni originarie del contratto) una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, da cui discendono un beneficio immediato o differito per il debitore e una corrispondente perdita per il creditore. La concessione riconosciuta al debitore, i cui effetti sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante ristrutturazione , consiste normalmente:
a) nella modifica dei termini originari del debito ;
b) nel trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito ;
c) nell’emissione di capitale e nella sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale o totale del debito.
Nell’ipotesi sub c) (che ci occupa), secondo l’impostazione seguita dai principi contabili nazionali l’emissione di quote o azioni sottoscritte dal creditore comporta il sorgere di un credito nei confronti di quest’ultimo della società emittente che viene in toto compensato con il debito che questa a propria volta ha maturato verso il creditore/socio. In altri termini, l’estinzione del debito consegue alla compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).
Ne discende la neutralità economica dell’estinzione del debito mediante conversione in capitale, giacchè il valore contabile dell’aumento del patrimonio netto (di cui parte a titolo di capitale sociale, parte a titolo di riserva sovrapprezzo azioni) corrisponde esattamente al valore contabile del debito oggetto di estinzione. Al riguardo, infatti, il paragrafo A.9 sancisce espressamente che “l’aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione” . I principi contabili nazionali fanno dunque derivare effetti di natura meramente patrimoniale dalla suddetta operazione, che comporta – per la società partecipata – una mera riclassificazione del passivo dello stato patrimoniale, consistente nella “trasformazione” di un debito in una voce del patrimonio netto, in maniera coerente con quanto accadrebbe in caso di rinuncia al credito da parte del (nuovo) socio.
Un diretto riferimento alle rilevazioni contabili che il creditore è tenuto ad eseguire non si rinviene nei principi contabili nazionali (così come non si rinveniva nell’OIC 6), fatto salvo quanto riportato nel paragrafo 26 dell’OIC 21 (“Partecipazioni”), in cui testualmente si afferma quanto segue: “Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito. Conseguentemente, nessun addebito o accredito è effettuato al conto economico”. Inoltre, il paragrafo 24 dell’OIC 21 prescrive al riguardo che, in caso di rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata, “la contropartita dell’annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la contabilizzazione, e si producono, quindi, un incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la partecipata”.
Per ragioni di ordine logico-sistematico è dunque da ritenere che anche per il creditore abbia natura esclusivamente patrimoniale la corrispondente cancellazione del credito vantato verso la società partecipata in compensazione del debito (di pari ammontare) derivante dalla sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione assegnate al creditore, in maniera coerente con quanto accadrebbe in caso di rinuncia al credito da parte del (nuovo) socio.
L’eventuale minor valore delle partecipazioni ricevute dal creditore rispetto a quello della rilevazione iniziale, quindi, va contabilizzato secondo le regole riguardanti l’iscrizione in bilancio dei suddetti titoli.

2.2. I principi contabili internazionali

Sostanzialmente diversa è la configurazione dell’operazione secondo i principi contabili internazionali. L’IFRIC 19, infatti, stabilisce che l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un creditore, attuata allo scopo di estinguere, interamente o parzialmente, un debito (e, più in generale, una passività finanziaria), è equivalente al pagamento del corrispettivo mediante un’attività (detta operazione è perciò definita anche come “swap di debito contro capitale azionario”). In sostanza, la conversione del credito in capitale si configura quale datio in solutum (o “dazione in pagamento” per utilizzare la stessa locuzione presente nel citato art. 1197 c.c.), in quanto “il debito preesistente si considera estinto mediante l’attribuzione di una contropartita non monetaria costituita dagli strumenti rappresentativi del capitale proprio del debitore” .
Trova perciò applicazione il paragrafo 41 dello IAS 39, secondo cui “la differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita ad un’altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nel prospetto di conto economico complessivo” . L’IFRIC 19 precisa al riguardo che il valore iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi a favore del creditore, da rilevare nel bilancio IAS/IFRS compliant della società debitrice, corrisponde al fair value ad essi attribuibile al momento dell’emissione. L’IFRIC 19 precisa altresì che, al momento dell’emissione, il valore iniziale delle nuove partecipazioni deve essere determinato al fair value (se valutabile in maniera attendibile) , costituito in sostanza dall’eventuale prezzo di negoziazione delle stesse in caso di ipotetica transazione di mercato con soggetti terzi.
Ne discende che, qualora il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale coincida con il valore contabile del debito estinto, l’applicazione dell’IFRIC 19 non genera l’emersione di alcun utile o perdita; se invece (come normalmente accade) il fair value è inferiore, tale criterio di rilevazione comporta l’emersione di un utile (nella sostanza una sopravvenienza attiva) da imputare al conto economico del debitore, pari alla differenza tra i due valori.
Il comportamento contabile previsto per l’entità debitrice è del tutto speculare a quello che deve adottare l’entità creditrice, in quanto lo IAS 39, paragrafi 25 e 26, prevede che, se un’attività finanziaria è eliminata a fronte del conseguimento di una nuova attività finanziaria, quest’ultima deve essere rilevata in base al fair value e, al momento della “sostituzione”, la differenza tra il valore contabile del credito estinto e il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale deve concorrere, in capo al creditore, a formare l’utile (o la perdita) d’esercizio.

3. Il trattamento fiscale “ordinario”

Ai fini delle imposte sui redditi, la conversione del credito in partecipazioni è disciplinata dal comma 4-bis dell’art. 88 del T.U.I.R., aggiunto a tale norma, congiuntamente al comma 4-ter, dall’art. 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. In particolare, l’ultimo periodo del comma 4-bis stabilisce che alle conversioni del credito in capitale si applicano le disposizioni contenute nei primi due periodi del medesimo comma, disciplinanti la rinuncia del socio ai crediti.
Il primo periodo dispone al riguardo che la rinuncia del socio al credito verso la società partecipata dà luogo fiscalmente a una sopravvenienza attiva imponibile in capo al debitore “per la parte che eccede il relativo valore fiscale”. In virtù del “collegamento” instaurato con la posizione fiscale del socio/creditore, il secondo periodo prevede che quest’ultimo fornisca alla società partecipata una comunicazione – mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – relativa al valore fiscale del credito; in assenza di tale comunicazione, il medesimo valore fiscale è assunto pari a zero e, di conseguenza, l’importo del debito oggetto di remissione costituisce sopravvenienza attiva ai fini fiscali per l’intero ammontare.
Agli effetti delle imposte sui redditi, quindi, la riduzione dei debiti conseguente alla rinuncia del socio al credito risulta idealmente suddivisa in due componenti:
1) una costituente apporto di capitale (anche) ai fini fiscali, la cui misura corrisponde al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia;
2) l’altra costituente sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società debitrice, con conseguente obbligo di operare una corrispondente variazione in aumento, in sede di determinazione del reddito d’impresa, qualora essa abbia concorso alla formazione del risultato economico dell’esercizio per un importo inferiore a quello fiscalmente rilevante oppure non vi abbia concorso affatto.
Come rilevato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 147/2015, infatti, questa “scomposizione” del debito (destinata ad assumere rilevanza anche ai fini della stratificazione dell’incremento del patrimonio netto contabile tra quota capitale e quota utile) è stata elaborata in modo che a seguito della rinuncia, “nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza attiva imponibile. E ciò a prescindere dal relativo trattamento contabile …”. La medesima relazione precisa altresì che questa disciplina, pur applicandosi anche alla rinuncia dei crediti sorti originariamente in capo al socio, è stata elaborata principalmente nell’ottica delle operazioni di acquisto, da parte del socio di una società, del credito verso questa vantato da un terzo a un prezzo ridotto rispetto al suo valore nominale, cui segue la rinuncia del credito acquistato. Con la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 4-bis il legislatore ha voluto più in generale evitare che, alla deduzione della perdita su crediti di cui (in qualsiasi forma) abbia beneficiato il creditore originario e/o l’acquirente del credito, corrisponda una detassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla remissione del corrispondente debito a favore di un soggetto di cui il remittente sia socio, il che accade quando il valore fiscale del credito è inferiore al valore nominale dello stesso.
Si ponga, per esempio, pari a 100 il valore contabile del debito e pari a 70 il valore fiscale del credito in capo al creditore: in questa ipotesi, per effetto della rinuncia il debitore consegue una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari a 30 (= 100 – 70), tendenzialmente corrispondente (almeno nelle intenzioni del legislatore) alla perdita su crediti dedotta dal socio/creditore o dal creditore originario che ne ha ridotto il valore fiscale rispetto a quello nominale (infatti, la simmetria ricercata sul punto dal legislatore non può essere perfetta, dipendendo essa dall’omogeneità delle regole contabili e fiscali cui sono soggetti rispettivamente il creditore e il debitore).
Posto che né il citato comma 4-bis né altre disposizioni del T.U.I.R. forniscono la nozione di “valore fiscale” del credito, in assenza di puntuali definizioni normative, è da ritenere che (al netto delle perdite e delle rettifiche di valore medio tempore specificamente dedotte):
1) il valore fiscale dei crediti acquistati presso terzi corrisponde al relativo costo di acquisto;
2) il valore fiscale dei crediti derivanti da una cessione di beni o da una prestazione di servizi corrisponde a quello del relativo prezzo che ha concorso quale ricavo alla formazione del reddito d’impresa del creditore;
3) il valore fiscale dei crediti derivanti da un prestito corrisponde all’ammontare del prestito erogato.
Ne discende che la rinuncia/conversione al credito non dà luogo ad una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante quando il valore fiscale del credito corrisponde al valore nominale del debito oggetto di remissione.
Ciò posto, il terzo ed ultimo periodo del comma 4-bis stabilisce che le disposizioni dapprima illustrate operano anche in sede di conversione del credito in strumenti partecipativi del capitale, “a prescindere dalla modalità seguita per il compimento (quindi sia se realizzate mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale con compensazione ovvero mediante altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti” . Poiché la conversione del credito in partecipazioni è equiparata, agli effetti delle imposte sui redditi, alla sua rinuncia, l’operazione comporta per la società debitrice/partecipata l’emersione di una sopravvenienza attiva imponibile pari alla differenza tra il valore nominale del debito oggetto di conversione e il valore fiscale del credito corrispondente in capo al socio/creditore, ogniqualvolta sussista tale differenza.
Tuttavia, rispetto alla disciplina prevista per la rinuncia al credito, l’ultimo periodo del comma 4-bis contiene una disposizione specifica chiaramente riferita alle partecipazioni ricevute dal creditore IAS/IFRS adopter , che prevede quanto segue: “il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”. Poiché in base all’IFRIC 19 la conversione del credito in strumenti partecipativi determina l’emersione di una perdita su crediti, questa è deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. (derivando da un evento estintivo del credito) in misura pari alla differenza tra il valore fiscale del credito al momento della conversione e il fair value delle partecipazioni ricevute: per effetto dell’ultimo periodo del comma 4-bis, il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal creditore finisce così per corrispondere al fair value delle stesse.
Assumendo, a titolo esemplificativo, pari a 100 il valore contabile e fiscale del credito convertito in partecipazioni e pari a 60 il loro fair value, il creditore, nel contabilizzare le partecipazioni ricevute in cambio a tale valore e nell’eliminare dal bilancio il suddetto credito, rileva a conto economico una perdita (su crediti) deducibile pari a 40 (= 100 – 60): il valore fiscale delle partecipazioni diventa, quindi, anch’esso pari a 60 (= 100 – 40).
Ciò posto, la disciplina delineata dal comma 4-bis, nell’attribuire rilevanza alla sola differenza tra il valore contabile del debito e il valore fiscale del credito oggetto di conversione, non stabilisce alcunché circa la sopravvenienza attiva corrispondente alla differenza tra il valore contabile del debito estinto e il fair value delle partecipazioni emesse, rilevata dall’impresa IAS/IFRS adopter in base alle prescrizioni dell’IFRIC 19, la quale potrebbe (in ipotesi) risultare di ammontare pari, inferiore o superiore a quella determinata ai sensi del primo periodo del comma 4-bis in considerazione del diverso termine di raffronto (valore fiscale del credito oggetto di conversione in luogo del fair value degli strumenti partecipativi assegnati).
Nel caso (del tutto ipotetico) di fair value superiore al valore fiscale del credito oggetto di conversione, la sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del risultato economico dell’esercizio risulta inferiore a quella fiscalmente rilevante, rendendosi quindi necessaria l’effettuazione di una variazione in aumento in sede di determinazione del reddito d’impresa ex art. 88, comma 4-bis, primo periodo.
Nel caso di fair value inferiore al valore fiscale del credito oggetto di conversione, la sopravvenienza attiva (contabile) concorrente alla formazione del risultato economico dell’esercizio risulta superiore a quella computata secondo il criterio indicato dal comma 4-bis, è da ritenere sussistente in tale ipotesi il diritto – per la società debitrice – di operare una corrispondente variazione in diminuzione, in quanto la norma citata conduce a quantificare la sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante in misura inferiore a quella imputata a conto economico secondo i criteri contabili e il “principio di derivazione rafforzata”, sancito dall’art. 83, comma 1, del T.U.I.R, non concerne la quantificazione dei componenti positivi e negativi di reddito (ma la loro qualificazione, imputazione e classificazione in bilancio). Una conferma in questo senso si rinviene nella risposta n. 85 del 23 novembre 2018, avente ad oggetto il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dall’omologazione di una procedura di concordato preventivo di risanamento ex art. 186-bis l.f. (che prevedeva la conversione in azioni del 5% dei crediti), in cui l’Agenzia ha testualmente affermato quanto segue: “laddove in applicazione dei corretti principi contabili la contabilizzazione della conversione in parola evidenzi un provento, quest’ultimo concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le modalità disposte nel citato articolo 88, comma 4-bis”. Del resto, non è possibile affermare che la sopravvenienza attiva contemplata dal citato comma 4-bis sia ontologicamente differente rispetto a quella considerata dall’IFRIC 19, non foss’altro perché entrambe assumono quale primo termine di raffronto il valore contabile del debito estinto per effetto della conversione e, dunque, condividono la stessa origine.
Stando così le cose, appare necessario verificare se la disposizione presente nell’ultimo periodo del comma 4-bis, quando afferma che “il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”, (i) si limiti a fornire unicamente una prescrizione in ordine alla formazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute per effetto della conversione del credito oppure (ii) possa diretta anche a chiarire che il valore fiscale del credito oggetto di conversione (da contrapporre – ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva – al valore contabile del debito estinto) va assunto al netto dell’eventuale perdita su crediti deducibile per il creditore.
Un’interpretazione strettamente letterale condurrebbe a propendere per la soluzione sub (i) e, quindi, che il valore fiscale del credito oggetto di conversione (da contrapporre al valore contabile del debito estinto) vada assunto senza considerare l’eventuale perdita su crediti deducibile per il creditore per effetto della conversione stessa.
Si veda al riguardo l’esemplificazione numerica riportata nella tabella 1 (riferita al debitore IAS/IFRS adopter):

Tabella 1123
Avalore fiscale del credito ante conversione8007001.000
Bfair value degli strumenti partecipativi acquisiti800800800
C (= A – B)Perdita su crediti deducibile per il creditore per effetto della conversione00200
Dvalore contabile del debito oggetto di conversione1.0001.0001.000
Efair value degli strumenti partecipativi emessi800800800
F (= D – E)sopravvenienza attiva contabile per il debitore200200200
G (= A)valore fiscale del credito oggetto di conversione8007001.000
H (= D – G)sopravvenienza attiva ex comma 4-bis2003000
I (= H – F)Variazione in aumento (in diminuzione)0100(200)

Tuttavia, la sopra ipotizzata detassazione della maggior sopravvenienza attiva imputata a conto economico, rispetto a quella determinata secondo le disposizioni del comma 4-bis (caso 3), risulterebbe asistematica alla luce del collegamento che il legislatore ha invece inteso instaurare – almeno tendenzialmente – tra le perdite su crediti dedotte dal creditore e l’ammontare tassabile della sopravvenienza attiva da conversione, essendo presumibile che, in considerazione del minor fair value delle partecipazioni ricevute rispetto al valore fiscale del credito, il primo, in quanto soggetto IAS/IFRS adopter, abbia rilevato e dedotto una perdita su crediti pari alla differenza tra i due valori.

Proprio a questa particolare situazione, inoltre, parrebbe riferito un passaggio della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 147/2015, in cui si sottolinea che “le perdite eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno deducibili per il creditore comporteranno, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore”. In considerazione del rapporto di “causa-effetto” ivi presunto, quest’affermazione si presta ad essere letta nel senso che “le perdite eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno deducibili per il creditore”, riducendo in maniera corrispondente il valore fiscale del credito oggetto di conversione, “comporteranno, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore”. In altri termini, in base all’ultimo periodo del comma 4-bis, l’eventuale perdita su crediti deducibile in capo al creditore in sede e per effetto della conversione riduce il valore fiscale del credito (da contrapporre al relativo valore di bilancio) e, di conseguenza, anche il valore fiscale delle partecipazioni ricevute in cambio dal creditore.

Questa seconda interpretazione appare maggiormente aderente alla ratio della disposizione in esame. Infatti, se il legislatore ha inteso quantificare l’apporto di capitale in misura pari alla differenza tra il valore del debito estinto e le perdite dedotte dal creditore in relazione al suddetto credito, non vi sarebbe motivo per non tenere conto di quella che si origina nell’istante stesso in cui quest’ultimo “si trasforma” in capitale. Questa soluzione, inoltre, consente di pervenire a un maggiore allineamento tra la sopravvenienza attiva contabile e quella fiscalmente rilevante, facendo venire meno le asimmetrie che deriverebbero in base alla soluzione sub (i). In tale prospettiva, sebbene l’ultimo periodo del comma 4-bis faccia espresso riferimento alle sole perdite su crediti e non anche all’utile da conversione (che il creditore IAS/IFRS adopter potrebbe in ipotesi conseguire qualora il fair value delle partecipazioni ricevute risultasse superiore al valore contabile e fiscale del credito oggetto di conversione), tale eventuale ripresa di valore – in quanto concorrente alla formazione del reddito d’impresa conseguito dal creditore – inciderebbe sul valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di conversione, a rettifica delle svalutazioni precedentemente dedotte.

Si veda al riguardo l’esemplificazione numerica riportata nella tabella 2 (riferita al debitore IAS/IFRS adopter):

Tabella 2123
Avalore fiscale del credito ante conversione8007001.000
Bfair value degli strumenti partecipativi acquisiti800800800
C (= A – B)Perdita su crediti deducibile (rivalutazione) per il creditore per effetto della conversione0(100)200
Dvalore contabile del debito oggetto di conversione1.0001.0001.000
Efair value degli strumenti partecipativi emessi800800800
F (= D – E)sopravvenienza attiva contabile per il debitore200200200
G (= A)valore fiscale del credito oggetto di conversione800800800
H (= D – G)sopravvenienza attiva ex comma 4-bis200200200
I (= H – F)Variazione in aumento (in diminuzione)000

In conclusione, si ritiene che, in caso di conversione del credito in partecipazioni, il valore fiscale del credito (da contrapporre al valore contabile del debito estinto) debba essere assunto al netto dell’eventuale perdita su crediti deducibile per il creditore per effetto dell’operazione stessa[1].

Se il creditore è un istituto di credito che ai sensi dell’art. 113, comma 6, del T.U.I.R. opta per il mantenimento del regime fiscale del credito nelle vicende relative alle partecipazioni ricevute, le rettifiche di valore successivamente dedotte non dovrebbero riflettersi sul valore fiscale del credito oggetto di conversione rilevante per il debitore. L’ultimo periodo del comma 4-bis, infatti, fa riferimento a tal proposito unicamente alle “perdite su crediti deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”, vale a dire a quelle rilevate al momento di detta operazione[2].

Il trattamento fiscale nell’ambito della crisi d’impresa

Come evidenziato nell’appendice A dell’OIC 19, la ristrutturazione del debito di un’impresa in difficoltà finanziaria può tipicamente verificarsi nell’ambito di procedure o di atti regolamentati dalla legge fallimentare, quali il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) l.f.

In tal caso, la disciplina fiscale dettata dal comma 4-bis dell’art. 88 per la conversione del credito in capitale si intreccia con quella del successivo comma 4-ter, avente ad oggetto il trattamento fiscale della riduzione dei debiti occorsa nell’ambito di una crisi d’impresa soggetta alla legge fallimentare. Infatti, l’ultimo periodo del comma 4-ter stabilisce che “Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis”.

Al riguardo, le disposizioni del comma 4-ter dell’art. 88 distinguono tra (i) procedure con finalità liquidatorie (concordato fallimentare e concordato preventivo liquidatorio) e (ii) procedure con finalità di risanamento (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento attestato. Le sopravvenienze attive da esdebitamento che trovano causa in una procedura di tipo liquidatorio restano incondizionatamente e interamente escluse da imposizione. Quelle originate da procedure di risanamento, invece, non costituiscono sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite di periodo e pregresse (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza pregressa relativa all’ACE, nonché le eccedenze di interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 del T.U.I.R.[3].

Ciò posto, secondo una certa corrente di pensiero, con l’ultimo periodo del comma 4-ter il legislatore avrebbe inteso affermare la prevalenza delle disposizioni contenute in tale comma rispetto a quelle presenti nel comma 4-bis: in altri termini, le riduzioni di debiti originate da rinuncia del credito o di sua conversione in capitale sarebbero soggette unicamente alle norme del comma 4-ter quando intervengono nell’ambito di un procedimento regolato dalla legge fallimentare. Di conseguenza, ai fini della determinazione della quota imponibile (o, meglio, di quella esclusa da imposizione) della sopravvenienza attiva, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia/conversione non assumerebbe alcuna rilevanza, dovendosi raffrontare l’ammontare della sopravvenienza attiva in una procedura di risanamento unicamente con l’ammontare delle posizioni soggettive richiamate dal secondo e terzo periodo del comma 4-ter.

Chi scrive ha tuttavia da tempo ritenuto più convincente la diversa tesi secondo cui l’ultimo periodo del comma 4-ter intenderebbe invece stabilire un coordinamento tra le due norme, in base al quale le disposizioni contenute nel comma 4-ter si applicano alla quota della sopravvenienza attiva da rinuncia o da conversione che risulti tassabile dopo l’applicazione delle regole normalmente prescritte per questo tipo di operazioni dal comma 4-bis. Infatti, le disposizioni contenute nel comma 4-ter assumono carattere di specialità al fine rendere fiscalmente irrilevanti (in quanto emerse nell’ambito di procedure disciplinate dalla legge fallimentare) componenti positive che ordinariamente dovrebbero concorrere formare il reddito d’impresa. In base a questo diverso orientamento, pertanto, dall’ammontare della sopravvenienza attiva derivante dalla conversione del credito in partecipazioni intervenuta (per esempio) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis l.f. va innanzitutto sottratto il valore fiscale del credito oggetto di conversione; l’ammontare che residua (di regola tassabile ai sensi del comma 4-bis) va quindi posto a confronto con quello delle posizioni soggettive richiamate dal secondo e terzo periodo del comma 4-ter, al fine di determinare quanta parte di essa debba concorrere alla formazione del reddito d’impresa e quanta debba invece restarne esclusa[4]. Una conferma in tal senso si rinviene in un passaggio della più volte citata relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 147/2015, secondo cui “nei casi contemplati dal medesimo comma 4-bis, comunque, trovano applicazione le previsioni di riduzioni o eliminazione della tassazione della sopravvenienza attiva del debitore in presenza delle procedure concorsuali o situazioni similari previste dal nuovo comma 4-ter per le riduzioni dei debiti delle imprese in difficoltà”.

Questa seconda impostazione è stata alla fine condivisa dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della citata risposta n. 85 del 23 novembre 2018, in cui l’Agenzia ha affermato quanto segue: “nella relazione illustrativa all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si legge che il tenore letterale del rinvio contenuto nell’ultimo periodo del più volte citato articolo 88, comma 4-ter, secondo cui ‘le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis’, determina l’estensione del meccanismo di detassazione qui in commento anche ai componenti positivi di reddito che emergono a seguito della conversione di crediti in strumenti partecipativi”.

Pertanto, in forza del combinato disposto dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R., la conversione del credito in partecipazioni intervenuta in sede di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 182-bis l.f., la sopravvenienza attiva non concorre alla formazione del reddito d’impresa fino a concorrenza del valore fiscale del credito; per l’ammontare che residua, essa non concorre comunque alla formazione del reddito d’impresa per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80 per cento), le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di ACE.

Qualora il creditore non dichiari il valore fiscale del credito oggetto di conversione oppure dichiari un valore pari a zero, l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 4-ter non presenta differenze rispetto alle fattispecie tipiche di riduzione dei debiti intervenute nell’ambito delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, poiché la sopravvenienza sarebbe suscettibile di concorrere alla formazione del reddito imponibile per l’intero ammontare del debito, salva l’applicazione della detassazione prevista dal citato comma 4-ter. Poiché, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., è ammessa la deduzione delle svalutazioni relative a crediti verso imprese assoggettate a procedure concorsuali o che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti (omologato ex art. 182-bis l.f.) o un piano attestato di risanamento (ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f.), è peraltro verosimile che il valore fiscale del credito sia stato parzialmente ridotto o totalmente azzerato per effetto delle svalutazioni dedotte dal creditore prima della sua conversione in capitale.

Si consideri al riguardo l’esemplificazione numerica riportata nella tabella 3:

[1] In tal senso sembrano esprimersi anche A. Trabucchi, A. Del Franco, “In UNICO 2016 anche i dati delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari”, in Corriere Tributario n. 27/2016, pag. 2116.

[2] In dottrina è stata ipotizzata anche la possibilità di provvedere a un aggiornamento periodico della comunicazione prescritta dal secondo periodo del comma 4-bis oppure di assumere in misura pari a zero il valore fiscale del credito oggetto di conversione. Cfr. R. Parisotto, “Aspetti controversi della rinuncia ai crediti dei soci: il valore fiscale”, in il fisco n. 1/2016, pag. 16.

[3] Per una più ampia disamina della disciplina delle disposizioni contenute nel comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. sia consentito rinviare a G. Andreani A. Tubelli, “La detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento in presenza di perdite”, in il fisco n. 24/2019, pag. 2319.

[4] Le differenze tra le due tesi sfumano quando la sopravvenienza attiva matura nell’ambito di una procedura con finalità liquidatoria, restando essa comunque esclusa da imposizione per intero, giusta il disposto del primo periodo del comma 4-ter.

Tabella 31234
AValore contabile del debito10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
BSvalutazione su crediti dedotta02.000.0003.000.00010.000.000
C (= A – B)Valore fiscale del credito al momento della conversione10.000.0008.000.0007.000.0000
D (= A – C)Sopravvenienza attiva da esdebitamento ex comma 4-bis02.000.0003.000.00010.000.000
ERisultato di periodo di cui al comma 4-ter0000
FPerdite fiscali pregresse di cui al comma 4-ter3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
GSopravvenienza attiva da esdebitamento tassabile ex comma 4-ter02.000.0003.000.0003.000.000
H (= D – G)Sopravvenienza attiva da esdebitamento non tassabile ex comma 4-ter007.000.0007.000.000
I (= E + G)Reddito d’impresa02.000.0003.000.0003.000.000
JPerdite pregresse da utilizzare a riduzione del reddito d’impresa02.000.0003.000.0003.000.000
K (= I – J)Reddito imponibile al netto delle perdite pregresse utilizzate0000
L (= F – J)Perdite fiscali pregresse residue3.000.0001.000.00000

Dal coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4-bis e 4-ter discende innanzitutto che la sopravvenienza generata dall’esdebitamento mediante conversione non comporta in ogni caso l’emersione di un reddito imponibile. Tuttavia, la presenza di un valore fiscale del credito oggetto di conversione diverso da zero riduce l’ammontare della sopravvenienza attiva calcolata ai sensi del comma 4-bis, consentendo di utilizzare (ad abbattimento della stessa) un minore importo delle perdite pregresse disponibili laddove il loro importo risulti superiore alla suddetta sopravvenienza.