di Giulio Andreani

L’agenzia delle Entrate, di fronte a proposte di soddisfacimento poco invitanti, sta sostenendo in alcuni casi che la transazione fiscale dovrebbe essere preferibilmente invocata (quanto meno per l’accordo di ristrutturazione ), solo in presenza di uno stato di crisi reversibile e della dimostrata capacità dell’impresa di riacquistare redditività attraverso la pianificazione di interventi di natura economica e finanziaria.

Tale condotta (ispirata a poche righe di una direttiva del 2012), non pare però conforme al dettato legislativo. Innanzitutto, perché il campo di applicazione della transazione fiscale coincide con quello del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Conseguentemente, se sussistono i presupposti oggettivi dell’accordo di ristrutturazione, sussistono anche quelli della transazione fiscale.

Il presupposto oggettivo degli accordi di ristrutturazione è lo stato di crisi, comprensivo di quello costituito da una situazione d’insolvenza, e ai fini dell’attuazione di tali accordi non è essenziale che l’esito sia quello della conservazione dell’impresa; pertanto la situazione di crisi può anche essere così grave da condurre alla dissoluzione dell’impresa.

Ne discende che, essendo il campo di applicazione dell’accordo coincidente con quello della transazione fiscale, quest’ultima trova fisiologicamente spazio anche in presenza di uno stato d’insolvenza, di un piano liquidatorio e della conseguente estinzione dell’impresa debitrice.

Se il superamento di una crisi reversibile ha luogo con la continuazione dell’attività, l’istituto assolve certamente al meglio la propria funzione, ma la sua utilizzabilità non è impedita dalla sussistenza di uno stato d’insolvenza irreversibile, posto che anche in presenza di tale situazione i crediti tributari devono essere recuperati ed è necessario che ciò avvenga nel modo più conveniente per il Fisco.

Anche quando la proposta di transazione si colloca in un contesto esclusivamente liquidatorio e dissolutivo dell’impresa debitrice – senza considerare che l’attività potrebbe proseguire attraverso il trasferimento d’azienda – la proposta di transazione può comunque permettere un soddisfacimento dei crediti tributari più elevato di quello discendente dalla liquidazione e risultare quindi conveniente per l’Erario. Ed è proprio quello della convenienza e non quello della prosecuzione dell’attività dell’impresa, il criterio da utilizzare per la valutazione della proposta di transazione. Non vi è dubbio che, se alla convenienza dettata dal pagamento dei crediti tributari in misura superiore a quella che il Fisco potrebbe alternativamente realizzare mediante la liquidazione si aggiunge la convenienza derivante dalla prosecuzione dell’attività (le imposte dovute, in futuro, da impresa, dipendenti e fornitori, nonché dal mancato sostenimento di oneri sociali in virtù del mantenimento dei livelli occupazionali) la convenienza dell’Erario è maggiore. Tuttavia, ai fini dell’approvazione della proposta di transazione, la legge richiede solo che la convenienza rispetto alla liquidazione (ad esempio, se un terzo paga direttamente l’Erario) e non che sia, per così dire, “doppiamente conveniente”, grazie al tempo stesso all’apporto del terzo e alla prosecuzione dell’attività.

IL QUADRO

Il campo di applicazione

Dall’incipit del comma 1 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare che disciplina la transazione fiscale si evince chiaramente che il campo di applicazione della transazione coincide con quello del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Se sussiste il presupposto oggettivo dell’accordo di ristrutturazione che consiste nello stato di crisi, sussiste, di coinseguenza, anche quello della transazione fiscale.

La convenienza

Il legislatore ha stabilito che sia la convenienza e non la prosecuzione dell’attività dell’impresa, il criterio da utilizzare per la valutazione della proposta di transazione, cioè il fattore che segna il discrimine tra le proposte che devono essere approvate e quelle che devono essere rigettate. E anche in un contesto liquidatorio la transazione può permettere un soddisfacimento dei crediti tributari più elevato e più conveniente per l’Erario