di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Le limitazioni alla omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva introdotte dall’art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, entrato in vigore dal 12 agosto 2023, operano “retroattiva-mente” anche con riguardo alle proposte depositate dal 15 giugno 2023; tale applicazione “re-troattiva” appare peraltro legittima, in considerazione dell’esigenza di tutela erariale che con-nota le norme introdotte dal citato Decreto legge. Attesa la natura anti-abusiva del citato art. 1-bis, le disposizioni da esso introdotte producono effetto in una duplice direzione: da un lato, stabiliscono, se non vengono rispettate le condizioni da essa previste, che la proposta di tran-sazione è abusiva, ma, dall’altro lato, escludono, se tali condizioni sono rispettate, che la tran-sazione possa essere considerata abusiva, impedendo in questo caso censure da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali diverse da quelle concernenti la con-venienza economica della proposta di transazione, quali, ad esempio, quelle relative alla eventuale mancanza di meritevolezza del debitore. Inoltre, tale norma, avendo introdotto un limite decennale alla dilazione dei pagamenti solo con riguardo alle transazioni attuate nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti e se i creditori aderenti (diversi dal Fisco e dagli enti previdenziali) sono titolari di crediti per importi inferiori a un quarto dell’intera esposi-zione debitori dell’impresa debitrice, conferma la piena legittimità, negli altri casi, delle transa-zioni che prevedono dilazioni di pagamento di durata ultra-decennale.

14 novembre 2023

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