di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

L’omologazione forzosa della proposta di transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti non è più consentita in presenza di soglie di soddisfacimento irrisorie per il Fisco e per gli enti previdenziali, seppur formalmente “convenienti” rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Con l’art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, è stato infatti previsto che, a tal fine, devono essere previste percentuali di soddisfacimento non inferiori a quelle stabilite dalla medesima norma, le quali variano, a seconda del peso dell’adesione degli altri creditori agli accordi di ristrutturazione rispetto all’ammontare dell’esposizione debitoria complessiva. Tuttavia, i creditori pubblici possono (e devono, in base al principio della discrezionalità vincolata) accettare la proposta transattiva anche in caso di mancato rispetto delle soglie minime previste, qualora essa sia comunque conveniente rispetto allo scenario liquidatorio, venendo meno in tal caso la necessità del cram down. In considerazione degli interessi che le limitazioni introdotte intendono tutelare, le stesse si dovrebbero ritenere inapplicabili nel caso di mancata risposta del creditore pubblico oppure in caso di diniego privo di motivazione o sorretto da una motivazione soltanto apparente.

6 novembre 2023

» SCARICA IL TESTO COMPLETO IN PDF