di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La possibilità, per le imprese in crisi, di pagare solo parzialmente i debiti tributari sussiste solo se
una norma, speciale o generale, lo consente e attualmente la falcidia di tali debiti è prevista solo in
alcuni strumenti di regolazione della crisi. Grazie al disegno di Legge delega sulla riforma fiscale,
tale possibilità è destinata a trovare applicazione generale, mediante l’estensione della transazione
fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa, e dunque non solo nell’ambito
del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione com’è attualmente previsto. Questa
estensione consentirà alle imprese di scegliere lo strumento di risanamento in funzione delle loro
esigenze economico-finanziarie e non della “variabile fiscale”, evitando la penalizzazione di alcuni
di tali strumenti a causa della diversa ampiezza del trattamento dei debiti tributari prevista. Il
disegno di Legge delega prevede inoltre, anche in questo caso molto opportunamente,
l’ampliamento del campo di applicazione della transazione fiscale, includendovi i debiti relativi ai
tributi locali.

1. Premessa
Con questo contributo si prosegue la disamina dell’estensione del campo di applicazione della transazione prevista dal disegno di Legge delega per l’attuazione della riforma tributaria1
, analizzando il
principio direttivo che prevede l’estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal
Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e l’ampliamento del campo di applicazione della
stessa, includendovi anche i debiti relativi ai tributi locali.

3 maggio 2023

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