di Giulio Andreani

Con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione si sono
pronunciate sulla questione concernente la legittimazione passiva del contribuente dichiarato
fallito a impugnare gli avvisi di accertamento notificatigli, in costanza di fallimento, dall’agenzia
delle Entrate, in merito a periodi d’imposta anteriori all’apertura della procedura, suscettibili di
generare crediti aventi natura concorsuale: tale legittimazione sussiste in capo al debitore – hanno
stabilito le Sezioni unite – a seguito dell’inerzia del curatore, indipendentemente dal fatto che essa
sia stata, o meno, consapevolmente voluta da quest’ultimo.

A norma dell’articolo 43 della legge fallimentare (e ora dell’articolo 143 del Codice della crisi), il
fallito (ora “debitore”) è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i
rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”), fatte salve alcune
eccezioni.

Tuttavia, relativamente ai giudizi originati dall’impugnazione di atti impositivi che possono
incidere sull’entità dello stato passivo, erano stati affermati dalla stessa giurisprudenza di
legittimità due diversi indirizzi:

1) secondo un primo orientamento il debitore sarebbe stato in via straordinaria legittimato a
impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia del curatore, prescindendo dalle cause e dalla
giustificazione di tale inerzia (Cassazione 3094/95; 4235/06; 9434/14): sarebbe stata sufficiente
una “inerzia semplice”, cioè solo oggettiva. Non tanto perché il debitore conserva la natura di
soggetto passivo d’imposta, nonostante l’apertura della liquidazione giudiziale, ma soprattutto
perché il suo interesse a impugnare gli atti impositivi differisce da quello di cui sono portatori gli
organi della procedura. Questi ultimi hanno motivo di opporsi in sede giurisdizionale alla pretesa
fiscale solo nel caso in cui l’instaurando contenzioso possa incidere sulla ripartizione dell’attivo. Il
contribuente vi ha invece interesse sia perché ha diritto all’eventuale residuo attivo esistente alla
chiusura della procedura sia per i riflessi sanzionatori che possono derivare dalla definitività degli
atti impositivi provocata dalla mancata impugnazione degli stessi;

3 maggio 2023

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