di Giulio Andreani 

Per i tribunali durata non oltre i cinque anni

La durata della dilazione di pagamento delle somme dovute sulla base di una transazione
fiscale non può essere prestabilita: dipende dalla convenienza della proposta, dalle
garanzie offerte e soprattutto dalla capacità di pagamento, anche in termini temporali, di
queste somme da parte del debitore.
Quando il soddisfacimento dei debiti tributari deriva dalla produzione dei flussi finanziari
generati dalla prosecuzione dell’attività, questo soddisfacimento è tanto maggiore quanto
più ampio è l’arco temporale del piano. Pertanto, a parità dell’importo dei flussi gestionali
prodotti annualmente, il soddisfacimento dell’agenzia delle Entrate è direttamente
proporzionale alla durata della dilazione.
In questi casi è quindi di tutta evidenza l’interesse erariale a evitare una riduzione della
dilazione di pagamento, che inevitabilmente comporta anche una riduzione della
percentuale di pagamento offerta, posto che questa riduzione non può essere compensata
da un incremento dell’importo pagabile annualmente, in considerazione del fatto che la
capacità di produzione di liquidità da parte del debitore è dettata dal mercato e non è
modificabile a seconda delle esigenze dei creditori.
Il fatto è che, secondo l’indirizzo assunto da alcuni tribunali, non è verosimile una
ristrutturazione dei debiti basata su un piano ultra-quinquennale, a meno che non sia
fondato su contratti di lunga durata.
Non c’è dubbio che l’affidabilità delle previsioni che costituiscono il contenuto del piano
è inversamente proporzionale all’arco temporale oggetto delle stesse, ma questo non
significa che la dilazione di pagamento non possa avere una durata superiore a cinque
anni.
Ciò che l’amministrazione finanziaria o il Tribunale in sede di omologazione devono
domandarsi è se la somma di cui viene offerto il pagamento rende la proposta di per sé
conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, e quindi meritevole di
accoglimento, anche considerando non del tutto certo il pagamento delle somme previsto
negli anni successivi ai primi cinque, il cui versamento può rendere ancor più conveniente
– e dunque suscettibile di approvazione e omologazione – la proposta di transazione fiscale,
pur non rappresentando uno dei fattori essenziali del giudizio di convenienza della stessa.

23 giugno 2023