di Giulio Andreani 

Il Codice della crisi ha superato i dubbi su esistenza e perimetro del divieto che
nascevano dalla legge fallimentare

le norme della legge fallimentare che disciplinavano il trattamento dei debiti fiscali
nell’accordo di ristrutturazione avevano generato due incertezze interpretative su:
1 «divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali» (articolo 182-ter, comma 1);
2 perimetro del divieto.
Quanto alla prima, comma 1 dell’articolo 182-ter (sulla transazione fiscale nel concordato
preventivo) stabiliva che «se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o
meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore». Così con la circolare 16/2018, le Entrate avevano ritenuto che il richiamo
operato dal comma 5 (con riferimento alla transazione fiscale attuata nell’ambito
dell’accordo di ristrutturazione) a tale comma 1 andasse riferito all’intera disposizione
recata da questa norma e non solo alla possibilità di proporre la transazione. Ne sarebbe
discesa l’applicazione anche nell’accordo di ristrutturazione delle disposizioni del comma
1, incluso il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali.
Poiché nell’accordo il rispetto delle cause di prelazione non è necessario, tale estensione
non è mai parsa compatibile con la disciplina dell’istituto: il fisco ha del resto interesse ad
accertare la convenienza della proposta rispetto alle alternative possibili, più che a
confrontare il suo trattamento con quello degli altri creditori; ma le Entrate non hanno mai
cambiato idea.

23 giugno 2023

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