di Giulio Andreani 

Le esagerazioni dei contribuenti hanno sempre provocato una reazione del legislatore e così è
accaduto anche con riguardo alla transazione fiscale. Infatti, a seguito di alcuni casi di transazioni
particolarmente (e inopportunamente) aggressive, con l’art. 25 del decreto-legge approvato il 15
giugno 2023 è stata temporalmente sospesa l’applicazione delle disposizioni recate dall’ultimo
periodo del comma 2 e dal comma 2-bis dell’art. 63 del Codice della crisi, che disciplina
l’omologazione forzosa della proposta presentata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei
debiti; pertanto, fino all’entrata in vigore di un apposito decreto correttivo del Codice della crisi,
significative limitazioni vengono introdotte alla omologazione forzosa della transazione, che il
tribunale può disporre in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta
formulatale dal debitore. Tale reazione è stata originata, in particolare, da alcune transazioni, rigettate
dall’agenzia delle Entrate ma omologate forzosamente dai competenti tribunali, che prevedevano un
soddisfacimento dei crediti dell’erario non superiore al cinque per cento, dopo che negli anni
precedenti, a fronte di un incremento dell’importo di questi ultimi, gli altri debiti erano invece
diminuiti (il che significa che a questi era stata destinata liquidità generata dal mancato pagamento
dei tributi), e spesso escludevano accordi con altri creditori, con la conseguenza che l’erario era l’unico
creditore a cui veniva richiesta una falcidia.

Si è trattato, in tali casi, di un utilizzo distorto, e dunque di un abuso, della transazione fiscale, per
effetto del quale sono state di fatto aggirate e vanificate le cause di prelazione che assistono i crediti
tributari; abuso che non era tuttavia agevole contrastare sulla base delle disposizioni vigenti e degli
indirizzi espressi su tale tema dalla giurisprudenza. Da qui l’opportuno intervento legislativo, il quale
non modifica, peraltro, le norme che disciplinano l’approvazione della proposta di transazione fiscale
da parte dell’agenzia delle Entrate, ma solo la omologazione forzosa della stessa che il tribunale può
pronunciare a seguito dell’inerzia o del diniego del Fisco; non riguarda, inoltre, la transazione fiscale
proposta nell’ambito del concordato preventivo.

16 giugno 2023

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