di Giulio Andreani

Le imprese che esercitano la loro attività in misura significativa anche nei confronti di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica e si trovano in una situazione di crisi presentano, rispetto agli altri soggetti, un’esigenza di protezione ulteriore, discendente dall’applicazione – nei loro confronti – dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, il quale stabilisce che «le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo».

Ogniqualvolta l’impresa debitrice non sia in grado di provvedere al pagamento dei propri debiti fiscali iscritti a ruolo, tale norma produce effetti negativi tanto più significativi quanto maggiore è il peso dei clienti “pubblici” rispetto all’intero volume di affari, perché impedisce la riscossione dei crediti e sottrae in tal modo risorse essenziali ai fini della prosecuzione dell’attività, aggravando la situazione di crisi in cui l’impresa già versa.
Un rimedio a tali effetti può essere costituito dalla sospensione della riscossione che l’agenzia delle Entrate ha la facoltà di disporre, la quale, evitando l’insorgenza dell’inadempimento da parte del contribuente, impedisce l’applicazione del citato articolo 48-bis.

Tuttavia, tale sospensione viene generalmente concessa solo in presenza di trattative con l’amministrazione finanziaria che lascino intendere una positiva definizione del trattamento dei crediti tributari richiesto mediante una proposta di transazione fiscale e non sempre tale circostanza ricorre, ad esempio perché la trattativa avviata dall’impresa debitrice in merito a tale proposta non è ancora così avanzata.

In assenza di tale sospensione, uno degli strumenti utilizzabili rimane dunque quello delle misure protettive previste dall’articolo 54, comma 2, del Codice della crisi e dell’insolvenza, le quali, ai sensi del successivo comma 3, possono essere richieste anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

A seguito della concessione di tali misure «i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari» sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Poiché gli effetti generati dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 sono sostanzialmente equivalenti a quelli di un’azione esecutiva, è da ritenersi che il campo di applicazione delle misure protettive previste dall’articolo 54, comprenda anche gli effetti del menzionato articolo 48-bis, impedendone l’applicazione.