È giunta una prima pronuncia giudiziale sull’interpretazione del comma 3-quater dell’art. 12 della Legge n. 3/2012 relativo al trattamento dei crediti fiscali nell’ambito della crisi da sovraindebitamento e conseguentemente, dato che le due disposizioni sono analoghe, della norma sulla transazione fiscale introdotta dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 nel comma 5 dell’art.182-bis l.fall., che attribuisce al tribunale il potere di omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in “mancanza di adesione” alle proposte di transazione fiscale e contributiva da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, se tali proposte sono convenienti per i rispettivi creditori e l’adesione di questi ultimi è decisiva ai fini del raggiungimento della soglia del 60% richiesta dall’art. 182-bis l. fall. per la validità dell’accordo di ristrutturazione.
Sulla disciplina di tale omologazione “coattiva”, da parte del tribunale, delle proposte di transazione che siano “convenienti” e “decisive” stanno emergendo tre possibili diverse interpretazioni, che sono le seguenti.

Prima tesi
Il tribunale considera i crediti del Fisco e degli enti previdenziali ai fini del raggiungimento della soglia del 60% e, tanto nel caso in cui tali creditori abbiano omesso di pronunciarsi sule proposte loro formulate quanto nel caso in cui le abbiano rigettate, omologa sia l’accordo di ristrutturazione sottoscritto dagli altri creditori sia, in via “coattiva”, le proposte di transazione fiscale e contributiva; tale omologazione produce la riduzione dell’importo dei debiti tributari e la dilazione di pagamento previste dalle proposte di transazione.

Seconda tesi
Il tribunale applica la prima tesi se l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali non si pronunciano sulle proposte di transazione fiscale e contributiva, ma, qualora tali soggetti rigettino tali proposte, il tribunale non può omologarle “coattivamente”.

Terza tesi
Il tribunale considera i crediti del Fisco e degli enti previdenziali ai fini del raggiungimento della soglia del 60% e omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti dagli altri creditori; tuttavia, in assenza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, tale omologazione non implica anche l’approvazione delle proposte di transazione e non produce alcun effetto sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, i quali devono essere quindi pagati entro centoventi giorni dalle relative scadenze e, ove siano già scaduti, entro centoventi giorni dalla omologazione.

La pronuncia del Tribunale di La Spezia

Con un provvedimento del 14 gennaio 2021 il tribunale di La Spezia ha decretato l’approvazione di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, nonostante i voti positivi rappresentassero una percentuale inferiore a quella prevista dalla citata legge per l‘approvazione dell’accordo di composizione, a causa del voto negativo dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia il Tribunale ha “convertito” in voto favorevole il rigetto del Fisco, posto che la proposta formulatagli dal debitore era conveniente per l’Erario e l’adesione dell’agenzia era decisiva: ciò in virtù del comma 3-quater dell’art. 12 della Legge n.3/2012, il quale è del tutto corrispondente al novellato comma 5 dell’art. 182-bis l.fall.. La pronuncia ha rilievo quindi con riguardo non solo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ma anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti (e, mutatis mutandis, al concordato preventivo). Il Tribunale ligure, con parole da sottoscrivere a una a una, ha al riguardo affermato che con la suddetta norma il legislatore impone all’amministrazione finanziaria l’adesione alle proposte di composizione della crisi che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa, costituendo la novella normativa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ovvero del principio di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione. In altri termini, l’agenzia delle Entrate deve perseguire l’interesse erariale alla luce delle alternative possibili, approvando le proposte convenienti e tralasciando valutazioni di altro genere; se invece le rigetta e la sua adesione è decisiva, il provvedimento di diniego è illegittimo e il giudice chiamato ad accertarne l’illegittimità è quello dell’omologa e non quello tributario, perché solo così la tutela giurisdizionale è reale.

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