L’Agenzia stabilisce la competenza per le proposte formulate a partire da giovedì 1° febbraio 2024

di Giulio Andreani

Nuove regole per le proposte di transazione aventi a oggetto tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se la falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, è superiore al 70% e contestualmente eccede l’importo di 30 milioni di euro. Infatti, l’adesione a tali proposte sarà espressa dalla competente direzione provinciale (o regionale nel caso dei cosiddetti «grandi contribuenti»), su parere conforme dell’Ufficio del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della direzione centrale piccole e medie imprese dell’Agenzia, e non più, com’è attualmente previsto, su parere conforme della direzione regionale.

Lo ha stabilito il provvedimento delle Entrate del 29 gennaio 2024 emanato in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del Dl 69/2023, come modificato dal Dl 145/2023. Le nuove disposizioni si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate a partire da giovedì 1° febbraio 2024 e non interessano, quindi, quelle depositate anteriormente a tale data, sempre che – è da ritenersi – siano stati prodotti anche tutti i documenti dai quali esse devono essere corredate (piano di ristrutturazione, attestazione, eccetera).

La misura della falcidia che fa scattare la competenza della direzione centrale corrisponde alla soglia di soddisfacimento dei crediti tributari al di sotto della quale, a norma dell’articolo 1-bis del Dl 69/2023, non è consentita la omologazione forzosa nell’accordo di ristrutturazione in caso di mancata adesione del Fisco alla proposta. Anche se già non potevano sussistere incertezze al riguardo, il provvedimento conferma indirettamente che possono essere approvate dall’agenzia delle Entrate anche transazioni fiscali da cui discendono falcidie superiori alla suddetta percentuale del 70%, anche se con i necessari approfondimenti e in base a criteri di maggior omogeneità rispetto a quanto è sinora accaduto, con effetti differenti a seconda dell’ufficio competente.

La modifica, atteso il riferimento all’articolo 63 e non all’articolo 88 del Codice della crisi, trova applicazione solo con riguardo alle proposte di transazione fiscale formulate nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e non del concordato preventivo. Tale differenziazione trova giustificazione nella diversa disciplina del cram down applicabile in tali procedure, oltre che nel maggior supporto informativo di cui i creditori dispongono nel concordato grazie al ruolo svolto in tale ambito dagli organi giudiziali.

29 gennaio 2024