di Giulio Andreani

Il principio dell’indisponibilità del credito tributario è derogabile solo in presenza di specifiche disposizioni aventi a oggetto il trattamento dei debiti fiscali, quali sono quelle – previste dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi – che disciplinano la transazione fiscale, ovvero di disposizioni generali, cioè relative a tutti i crediti inerenti, quindi anche quelli tributari, le quali nell’ambito della crisi d’impresa ammettano la soddisfazione parziale dei crediti, come ad esempio quelle recate, relativamente al concordato preventivo, dall’articolo 117 del Codice.

Le norme del Codice della crisi relative alla composizione negoziata, al Pro e al concordato attuato nella liquidazione giudiziale non disciplinano il trattamento dei debiti relativi alle imposte né rinviano ai citati articoli 63 e 88. Ne discende che in tali istituti la falcidia dei tributi non è consentita. Questo assetto normativo è però destinato a essere modificato per effetto del decreto delegato sulla fiscalità della crisi, attuativo della legge delega 111/2023.

29 gennaio 2024