di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Dopo la pubblicazione della circolare n. 20/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di tornare su alcuni dubbi che la disciplina delle variazioni in diminuzione ai fini IVA continua a sollevare, come dimostrano le numerose precisazioni intervenute nei primi mesi dell’anno. Tra gli aspetti più rilevanti si segnala l’individuazione di un ulteriore dies a quo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, rappresentato sempre dalla data di definitiva conclusione della procedura concorsuale cui è assoggettata l’impresa debitrice, che in sostanza consente di “rimettere in termini” il creditore che non abbia emesso il suddetto documento entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di avvio della procedura. Il problema, tuttavia, resta la mancata concessione al cedente/prestatore del diritto di ricorrere alle rettifiche in diminuzione in un qualsiasi momento compreso tra la data di avvio e quella di chiusura della procedura, poiché ciò costringe il creditore a dover attendere comunque la conclusione della procedura in caso di “rettifica alla rettifica”.

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