di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

In caso di ricorso alla procedura di concordato preventivo, il potere di determinare l’an ed il quantum del credito tri-butario oggetto di contenzioso resta comunque rimesso al giudice tributario, la cui determinazione assume rilevanza anche agli effetti del concordato preventivo, poiché l’importo che risulta dovuto all’atto della definitiva conclusione del giudizio costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Dell’esito del contenzioso tributario, in-fatti, devono tenere conto sia il debitore nella predisposizione della domanda e del piano concordatario, sia il Tribuna-le nella quantificazione del relativo accantonamento. In proposito l’art. 90 del D.P.R. n. 602/1973 impone di accanto-nare un importo equivalente a quello iscritto a ruolo, o risultante da un atto impoesattivo, ma, qualora il giudizio tribu-tario non sia ancora concluso, tale obbligo non deve ritenersi sussistente se e nella misura in cui il giudice di merito si sia espresso favorevolmente al contribuente annullando il ruolo o l’atto impoesattivo, dovendo in tale ipotesi conside-rarsi rimessa alla valutazione del Tribunale la decisione in merito.

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