di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Gli utili e le perdite su cambi, emerse all’atto della conversione di crediti in valuta estera in titoli partecipativi emessi da una società in concordato preventivo, costituiscono differenze su cambi da realizzo e concorrono alla formazione del reddito imponibile in base alla propria disciplina fiscale, poiché non trova applicazione l’esclusione prevista dall’articolo 88 del Tuir per le sopravvenienze da esdebitazione.
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 138, riferita a un’articolata istanza presentata da una società italiana il cui piano di concordato prevede: la separazione dei beni destinati a essere impiegati nell’attività aziendale da quelli destinati a essere liquidati; la confluenza di questi ultimi in un patrimonio destinato a uno specifico affare ex articoli 2447-bis e successivi del Codice civile unitamente ai debiti delle stabili organizzazioni estere (in regime di branch exemption); il soddisfacimento di questi debiti mediante la loro conversione in titoli partecipativi di nuova emissione a seguito della omologazione del concordato.

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