L’art. 182-ter della legge fallimentare non disciplina la forma e il contenuto della domanda di transazione fiscale né di quella previdenziale. Conseguentemente le imprese hanno facoltà di utilizzare a tal fine lo schema che preferiscono; la domanda deve essere tuttavia redatta nel modo più possibile analitico ed esauriente, anche in relazione alla ristrutturazione complessiva dei debiti dell’impresa in stato di crisi, alle cause della crisi stessa e alla misure elaborate per conseguire il riequilibrio economico, finanziari e patrimoniale oggetto del piano di risanamento, oltre che con riguardo, naturalmente, alla composizione dei debiti di natura fiscale e previdenziale e all’offerta formulata all’Agenzia delle Entrate, alla Riscossione e agli Enti previdenziali.

Esponiamo qui di seguito due forme di domande, tratte da casi reali, che presentano tali caratteristiche.

Proposta di transazione fiscale
Proposta di transazione previdenziale