L’articolo 182-ter della Legge fallimentare disciplina anche la transazione previdenziale e assistenziale, volta alla definizione dei crediti di cui sono titolari l’INPS e l’INAIL, il cui regime è peraltro integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2009, con cui i ministri del Lavoro e dell’Economia hanno definito le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi.
Il citato art. 182-ter L.F. individua i presupposti in presenza dei quali la proposta può, e conseguentemente deve, essere accolta (trattandosi di “discrezionalità tecnica” e non di discrezionalità tout court) e, per converso, in assenza dei quali la proposta non può, e quindi non deve, essere accolta. Tali presupposti sono i seguenti: a) da un lato è necessario che la soddisfazione degli Enti previdenziali e assistenziali non sia inferiore a quella realizzabile, tenuto conto del privilegio da cui i loro crediti sono assistiti e del valore di mercato dei beni e dei diritti realizzabili mediante la liquidazione dell’impresa debitrice, e che tale convenienza risulti dalla relazione di attestazione resa da un professionista indipendente; b) dall’altro lato, è necessario che ai creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore a quello che assiste i crediti previdenziali e assistenziali, nonché ai creditori chirografari, non sia offerto un trattamento complessivamente migliore di quello previsto per i predetti Enti.
Tuttavia, il D.M. 4 agosto 2009, emanato dai ministri del Lavoro e dell’Economia in base all’articolo 32, comma 6, del Dl 185/2008, restringe i suddetti presupposti, stabilendo
(articolo 3, comma 1) che la proposta di transazione previdenziale e assistenziale deve prevedere: (i) il pagamento dei crediti privilegiati per contributi di cui al numero 1 dell’articolo 2778 del Codice civile e dei crediti per premi in misura integrale; (ii) il pagamento dei crediti privilegiati per altri contributi e per il 50% degli accessori di cui al numero 8 dello stesso articolo in misura non inferiore al 40%; (iii) il pagamento di crediti di natura chirografaria, rappresentati per i crediti dell’Istituto dal restante 50% degli accessori, per un importo non inferiore al 30% del rispettivo ammontare (comma 2). Inoltre il terzo comma dell’articolo 3, pur ammettendo il pagamento dilazionato dei crediti oggetto della transazione, dispone che la dilazione non può essere superiore a 60 rate mensili e quindi a cinque anni.
Per questo motivo l’INPS e l’INAIL rigettano sistematicamente le proposte di transazione previdenziale e assistenziale che non rispettano le predette condizioni stabilite dal citato decreto. Tale prassi non è tuttavia conforme all’art. 182-ter L.F., perché il citato D.M. 4 agosto 2009 è stato emesso in dipendenza di un testo di tale norma, quello vigente nel 2009, che differisce radicalmente dalla disposizione oggi applicabile in virtù delle modifiche apportate al predetto articolo dalla L. 11 dicembre 2016 n. 232. Quando il decreto fu emanato, infatti, l’art. 182-ter L.F. non indicava alcun criterio utilizzabile dagli Enti previdenziali e assistenziali per approvare, o meno, le proposte di transazione loro presentate e quindi il D.M. 4 agosto 2009 svolgeva una comprensibile funzione integrativa di tale norma, fornendo dei parametri, ancorché troppo rigidi, impiegabili al predetto fine; ora, però, è lo stesso art. 182-ter, nel suo novellato testo, che prevede un preciso principio cui gli Enti creditori devono attenersi in sede di valutazione delle proposte di transazione loro formulate dalle imprese debitrici nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..
Pertanto oggi il citato D.M. non è più applicabile, sia perché ne è venuta meno l’utilità, sia perché è incompatibile con l’attuale disposto dell’art. 182-ter L.F..