di Giulio Andreani

Nella gestione delle crisi d’impresa, per i professionisti non è sempre agevole destreggiarsi la durata del piano, la durata della dilazione e la propria attestazione.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, i piani sono generalmente ritenuti attendibili limitatamente a un arco temporale di cinque anni, a causa dell’alea che inevitabilmente caratterizza le previsioni che vanno oltre tale termine.

Pertanto, spesso si crea un’asincronia fra tale ragionevole durata del piano e la durata delle dilazioni di pagamento previste dallo stesso piano, la quale mette in difficoltà il professionista indipendente. Questi, infatti, dovendo attestare – anche a tutela dei creditori ai quali le dilazioni vengono richieste – la capacità dell’impresa di eseguire i pagamenti oggetto di tali dilazioni, dovrebbe verificare l’affidabilità e la ragionevolezza di previsioni che vanno oltre il quinquennio, sconfinando in un segmento temporale in cui, come detto, le previsioni sono meno affidabili.

Vediamo come possa essere superata questa asincronia.

Sia l’articolo 56 del Codice della crisi, richiamato dal successivo articolo 57, sia l’articolo 87 del medesimo Codice richiedono che nel piano siano indicati, rispettivamente, «i tempi delle azioni da compiersi» e «i tempi di adempimento della proposta», ma non quantificano l’ampiezza di tali tempi.

I principi di attestazione approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti prevedono (punto 6.5.12) che l’arco temporale oggetto di considerazione deve comunque attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al piano:

• è previsto che siano soddisfatti i creditori;

• oppure, nel caso di continuità aziendale, è previsto che siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido);

• oppure, nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, è previsto che siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi.

Anche quando il pagamento di alcuni creditori va oltre il quinquennio, come normalmente avviene, ad esempio, relativamente a taluni debiti finanziari e ai debiti fiscali, non è quindi indispensabile che il piano abbia una durata pari a quella della dilazione concordata (o anche solo richiesta, se l’approvazione della
proposta di accordo ha luogo mediante cram down), a patto che il riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico sia previsto nell’arco temporale del quinquennio. Ciò che rileva è infatti che, grazie alle falcidie previste, alle dilazioni quinquennali e a quelle ultra-quinquennali, entro l’arco di piano di cinque anni venga recuperato tale equilibrio. Anche in questo caso pare tuttavia preferibile, per fornire una completa rappresentazione degli effetti previsti, che il piano copra l’intero periodo oggetto di dilazione, seppur assumendo, successivamente al quinquennio, un andamento inerziale.

11 ottobre 2023