di Giulio Andreani

La proposta di transazione fiscale e previdenziale può essere presentata – nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – anche da parte di un’impresa che si trova in stato di liquidazione.

Il caso della transazione «estesa»

L’articolo 61 del Codice della crisi d’impresa stabilisce che l’accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa (cioè quello che, grazie all’adesione di una maggioranza qualificata di creditori, può essere imposto ai creditori della medesima categoria che non vi aderiscono) deve avere «carattere non liquidatorio». Ciò sta evidentemente a significare che, al di fuori della fattispecie a efficacia estesa, l’accordo è attuabile anche in caso di liquidazione; altrimenti, se fosse precluso all’impresa in liquidazione, l’articolo 61 citato sarebbe del tutto inutile, poiché richiederebbe, mediante una norma speciale, ciò che, diversamente opinando, già discenderebbe dalla regola generale.

Poiché la transazione fiscale costituisce l’unico accordo di ristrutturazione che il contribuente può sottoscrivere con l’agenzia delle Entrate per definire il trattamento dei suoi debiti fiscali, ne discende che essa può essere formulata anche da parte di un’impresa in liquidazione. E ciò anche nell’interesse della stessa Amministrazione finanziaria ove la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale dell’impresa debitrice.

Identiche considerazioni valgono per la transazione previdenziale.

Lo stop all’omologazione forzosa

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1-bis della legge 10 agosto 2023, n. 103, non è più consentita la omologazione forzosa di una proposta di transazione fiscale fondata su un piano che ha carattere liquidatorio, pur essendone ancora prevista la omologazione ordinaria approvata dalle agenzie fiscali.

Tale norma indirettamente conferma, peraltro, la legittimità – relativamente alle proposte presentate entro il 14 giugno 2023 – anche del cram down disposto con riguardo alla transazione proposta da un’impresa in liquidazione. Quanto alla nuova norma, è da ritenersi che non possa essere considerato liquidatorio il piano che preveda, mediante la cessione dell’azienda dell’impresa debitrice, la continuazione in via indiretta dell’attività da parte di terzi.

3 ottobre 2023